Legge Regionale Toscana 28/12/2009 n. 80
Articolo 11
Sostituzione dellarticolo 11 della l.r. 30/2003
Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 30/2003
1. L’articolo 11 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:
“Art. 11
Obblighi amministrativi degli operatori agrituristici
1. I soggetti che esercitano attività agrituristica hanno, in particolare, i seguenti obblighi:
a) iniziare l’attività entro il termine massimo di novanta giorni dalla presentazione della DIA e non sospenderne l’esercizio per più di ventiquattro mesi nell’arco di un triennio nel caso di attività annuale. Nel caso di attività non annuale è obbligo rispettare i giorni complessivi dei periodi di apertura e chiusura stabiliti;
b) esporre al pubblico copia della DIA di cui all’articolo 8;
c) comunicare al SUAP preventivamente la data di inizio dell’attività, la data di cessazione e, nel caso di chiusura temporanea dell’esercizio, la durata della chiusura, nonché, per le aziende con titolo abilitativo non annuale, le variazioni di apertura nel rispetto dei giorni complessivi;
d) rispettare i limiti e le modalità indicate nella DIA;
e) rispettare i prezzi comunicati;
f) esporre al pubblico, in luogo ben visibile, una tabella riepilogativa, contenente le caratteristiche delle strutture e i prezzi dei servizi praticati nel corso dell’anno, da cui risulti la classificazione attribuita;
g) non diffondere informazioni sulle caratteristiche delle strutture diverse dai dati comunicati.
2. Le comunicazioni sono effettuate con le modalità telematiche previste dalla l.r. 40/2009.”.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Modifiche allarticolo 1 della l.r. 30/2003Articolo 2 - Modifiche allarticolo 2 della l.r. 30/2003
Articolo 3 - Modifiche allarticolo 3 della l.r. 30/2003
Articolo 4 - Sostituzione della rubrica del capo I del titolo II della l.r. 30/2003
Articolo 5 - Modifiche allarticolo 5 della l.r. 30/2003
Articolo 6 - Sostituzione dellarticolo 6 della l.r. 30/2003
Articolo 7 - Sostituzione dellarticolo 7 della l.r. 30/2003
Articolo 8 - Sostituzione dellarticolo 8 della l.r. 30/2003
Articolo 9 - Modifiche allarticolo 9 della l.r. 30/2003
Articolo 10 - Modifiche allarticolo 10 della l.r. 30/2003
Articolo 11 - Sostituzione dellarticolo 11 della l.r. 30/2003
Articolo 12 - Sostituzione dellarticolo 12 della l.r. 30/2003
Articolo 13 - Sostituzione dellarticolo 13 della l.r. 30/2003
Articolo 14 - Sostituzione dellarticolo 14 della l.r. 30/2003
Articolo 15 - Sostituzione dellarticolo 15 della l.r. 30/2003
Articolo 16 - Sostituzione dellarticolo 16 della l.r. 30/2003
Articolo 17 - Modifiche allarticolo 17 della l.r. 30/2003
Articolo 18 - Modifiche allarticolo 18 della l.r. 30/2003
Articolo 19 - Modifiche allarticolo 19 della l.r. 30/2003
Articolo 20 - Modifiche allarticolo 20 della l.r. 30/2003
Articolo 21 - Sostituzione dellarticolo 21 della l.r. 30/2003
Articolo 22 - Sostituzione dellarticolo 22 della l.r. 30/2003
Articolo 23 - Sostituzione dellarticolo 23 della l.r. 30/2003
Articolo 24 - Sostituzione dellarticolo 24 della l.r. 30/2003
Articolo 25 - Sostituzione dellarticolo 25 della l.r. 30/2003
Articolo 26 - Sostituzione dellarticolo 26 della l.r. 30/2003
Articolo 27 - Modifiche allarticolo 27 della l.r. 30/2003
Articolo 28 - Sostituzione dellarticolo 28 della l.r. 30/2003
Articolo 29 - Modifiche allarticolo 30 della l.r. 30/2003
Articolo 30 - Norme transitorie
Articolo 31 - Entrata in vigore
