Legge Regionale Toscana 28/12/2009 n. 80
Articolo 21
Sostituzione dellarticolo 21 della l.r. 30/2003
Sostituzione dell’articolo 21 della l.r. 30/2003
1. L’articolo 21 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:
“Art. 21
Requisiti tecnici edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento delle attività didattiche, divulgative, culturali, sociali, ricreative, sportive, escursionistiche e di ippoturismo
1. Nello svolgimento delle attività didattiche, divulgative, culturali, sociali, ricreative, sportive, escursionistiche e di ippoturismo devono essere rispettati i requisiti tecnici edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti, nonché quelli previsti nel regolamento d’attuazione.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo devono, comunque, essere previsti servizi igienici nella misura minima indicata dal regolamento di attuazione.
3. Le piscine delle aziende agrituristiche sono classificate private a uso collettivo e sono utilizzate nel rispetto della normativa igienico-sanitaria in materia di qualità delle acque e delle norme di sicurezza, secondo quanto indicato nella legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico- sanitari delle piscine ad uso natatorio).”.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Modifiche allarticolo 1 della l.r. 30/2003Articolo 2 - Modifiche allarticolo 2 della l.r. 30/2003
Articolo 3 - Modifiche allarticolo 3 della l.r. 30/2003
Articolo 4 - Sostituzione della rubrica del capo I del titolo II della l.r. 30/2003
Articolo 5 - Modifiche allarticolo 5 della l.r. 30/2003
Articolo 6 - Sostituzione dellarticolo 6 della l.r. 30/2003
Articolo 7 - Sostituzione dellarticolo 7 della l.r. 30/2003
Articolo 8 - Sostituzione dellarticolo 8 della l.r. 30/2003
Articolo 9 - Modifiche allarticolo 9 della l.r. 30/2003
Articolo 10 - Modifiche allarticolo 10 della l.r. 30/2003
Articolo 11 - Sostituzione dellarticolo 11 della l.r. 30/2003
Articolo 12 - Sostituzione dellarticolo 12 della l.r. 30/2003
Articolo 13 - Sostituzione dellarticolo 13 della l.r. 30/2003
Articolo 14 - Sostituzione dellarticolo 14 della l.r. 30/2003
Articolo 15 - Sostituzione dellarticolo 15 della l.r. 30/2003
Articolo 16 - Sostituzione dellarticolo 16 della l.r. 30/2003
Articolo 17 - Modifiche allarticolo 17 della l.r. 30/2003
Articolo 18 - Modifiche allarticolo 18 della l.r. 30/2003
Articolo 19 - Modifiche allarticolo 19 della l.r. 30/2003
Articolo 20 - Modifiche allarticolo 20 della l.r. 30/2003
Articolo 21 - Sostituzione dellarticolo 21 della l.r. 30/2003
Articolo 22 - Sostituzione dellarticolo 22 della l.r. 30/2003
Articolo 23 - Sostituzione dellarticolo 23 della l.r. 30/2003
Articolo 24 - Sostituzione dellarticolo 24 della l.r. 30/2003
Articolo 25 - Sostituzione dellarticolo 25 della l.r. 30/2003
Articolo 26 - Sostituzione dellarticolo 26 della l.r. 30/2003
Articolo 27 - Modifiche allarticolo 27 della l.r. 30/2003
Articolo 28 - Sostituzione dellarticolo 28 della l.r. 30/2003
Articolo 29 - Modifiche allarticolo 30 della l.r. 30/2003
Articolo 30 - Norme transitorie
Articolo 31 - Entrata in vigore
