Legge Regionale Toscana 28/12/2009 n. 80
Articolo 25
Sostituzione dellarticolo 25 della l.r. 30/2003
Sostituzione dell’articolo 25 della l.r. 30/2003
1. L’articolo 25 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:
“Art. 25
Sospensione e cessazione dell’esercizio
delle attività agrituristiche
1. Qualora sia accertata la violazione dei limiti di recettività stabiliti, oltre all’applicazione della sanzione pecuniaria, l’esercizio dell’agriturismo è sospeso con provvedimento del comune per un periodo da uno a trenta giorni.
2. In caso di reiterazione delle violazioni, come indicato dall’articolo 24, comma 7, oltre al raddoppio della sanzione amministrativa, si applica la sospensione dell’esercizio per un periodo da uno a trenta giorni.
3. Qualora venga meno uno o più dei requisiti oggettivi in base ai quali è stato avviato l’esercizio dell’agriturismo, il comune fissa un termine, non superiore a sei mesi, entro il quale i requisiti mancanti possono essere ripristinati; nei casi più gravi il comune sospende fino a tale termine l’esercizio dell’agriturismo. Nei casi in cui i requisiti non siano ripristinati entro il termine, il comune dispone la cessazione dell’attività.
4. L’esercizio della attività agrituristica può essere sospeso con provvedimento del comune qualora le aziende che svolgono attività agrituristica non si sono adeguate entro i termini di cui all’articolo 30, commi 4 e 5 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 80.
5. E’ altresì disposta la cessazione dell’attività di agriturismo nei seguenti casi:
a) qualora venga meno uno o più dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività agrituristica;
b) qualora l’interessato abbia sospeso l’attività senza darne comunicazione al comune.
6. I provvedimenti di sospensione e di cessazione sono comunicati al Prefetto per gli effetti di cui all’articolo 19, commi 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’articolo 1 della l. 22.7.1975, n. 382).
7. I provvedimenti di sospensione e di cessazione sono comunicati alla provincia o gli enti di cui alla l.r. 37/2008 per l’eventuale revoca delle provvidenze concesse ed il recupero delle somme erogate.”.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Modifiche allarticolo 1 della l.r. 30/2003Articolo 2 - Modifiche allarticolo 2 della l.r. 30/2003
Articolo 3 - Modifiche allarticolo 3 della l.r. 30/2003
Articolo 4 - Sostituzione della rubrica del capo I del titolo II della l.r. 30/2003
Articolo 5 - Modifiche allarticolo 5 della l.r. 30/2003
Articolo 6 - Sostituzione dellarticolo 6 della l.r. 30/2003
Articolo 7 - Sostituzione dellarticolo 7 della l.r. 30/2003
Articolo 8 - Sostituzione dellarticolo 8 della l.r. 30/2003
Articolo 9 - Modifiche allarticolo 9 della l.r. 30/2003
Articolo 10 - Modifiche allarticolo 10 della l.r. 30/2003
Articolo 11 - Sostituzione dellarticolo 11 della l.r. 30/2003
Articolo 12 - Sostituzione dellarticolo 12 della l.r. 30/2003
Articolo 13 - Sostituzione dellarticolo 13 della l.r. 30/2003
Articolo 14 - Sostituzione dellarticolo 14 della l.r. 30/2003
Articolo 15 - Sostituzione dellarticolo 15 della l.r. 30/2003
Articolo 16 - Sostituzione dellarticolo 16 della l.r. 30/2003
Articolo 17 - Modifiche allarticolo 17 della l.r. 30/2003
Articolo 18 - Modifiche allarticolo 18 della l.r. 30/2003
Articolo 19 - Modifiche allarticolo 19 della l.r. 30/2003
Articolo 20 - Modifiche allarticolo 20 della l.r. 30/2003
Articolo 21 - Sostituzione dellarticolo 21 della l.r. 30/2003
Articolo 22 - Sostituzione dellarticolo 22 della l.r. 30/2003
Articolo 23 - Sostituzione dellarticolo 23 della l.r. 30/2003
Articolo 24 - Sostituzione dellarticolo 24 della l.r. 30/2003
Articolo 25 - Sostituzione dellarticolo 25 della l.r. 30/2003
Articolo 26 - Sostituzione dellarticolo 26 della l.r. 30/2003
Articolo 27 - Modifiche allarticolo 27 della l.r. 30/2003
Articolo 28 - Sostituzione dellarticolo 28 della l.r. 30/2003
Articolo 29 - Modifiche allarticolo 30 della l.r. 30/2003
Articolo 30 - Norme transitorie
Articolo 31 - Entrata in vigore
