Articolo Normativa

Legge Regionale Toscana 28/12/2009 n. 80

Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana)

Articolo 2

Modifiche all’articolo 2 della l.r. 30/2003

Modifiche all’articolo 2 della l.r. 30/2003

1. Al comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 30/2003 sono soppresse le seguenti parole: “e di complementarietà”.
2. Il comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:
“2. Sono attività agrituristiche, nel rispetto delle modalità e dei limiti definiti dalla presente legge:
a) dare alloggio in appositi locali aziendali;
b) ospitare i campeggiatori in spazi aperti;
c) organizzare attività didattiche, divulgative, culturali, sociali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, di pratica sportiva, di escursionismo e di ippoturismo, sociali e di servizio per le comunità locali, riferite al mondo rurale;
d) somministrare pasti, alimenti e bevande, degustazioni e assaggi e organizzare eventi promozionali, utilizzando prodotti aziendali, integrati da prodotti delle aziende agricole locali, nonché da prodotti di origine e/o certificati toscani, nel rispetto del sistema della filiera corta.”.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 30/2003 è aggiunto il seguente:
“2 bis. Per fattorie didattiche si intendono le attività didattiche rivolte agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. Tali attività possono essere svolte anche al di fuori dell’ambito agrituristico.”.
4. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 2 della l.r. 30/2003 è aggiunto il seguente:
“2 ter. Il regolamento di attuazione disciplina le modalità per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 2 bis.”.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Modifiche all’articolo 1 della l.r. 30/2003
Articolo 2 - Modifiche all’articolo 2 della l.r. 30/2003
Articolo 3 - Modifiche all’articolo 3 della l.r. 30/2003
Articolo 4 - Sostituzione della rubrica del capo I del titolo II della l.r. 30/2003
Articolo 5 - Modifiche all’articolo 5 della l.r. 30/2003
Articolo 6 - Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 30/2003
Articolo 7 - Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 30/2003
Articolo 8 - Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 30/2003
Articolo 9 - Modifiche all’articolo 9 della l.r. 30/2003
Articolo 10 - Modifiche all’articolo 10 della l.r. 30/2003
Articolo 11 - Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 30/2003
Articolo 12 - Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 30/2003
Articolo 13 - Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 30/2003
Articolo 14 - Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 30/2003
Articolo 15 - Sostituzione dell’articolo 15 della l.r. 30/2003
Articolo 16 - Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 30/2003
Articolo 17 - Modifiche all’articolo 17 della l.r. 30/2003
Articolo 18 - Modifiche all’articolo 18 della l.r. 30/2003
Articolo 19 - Modifiche all’articolo 19 della l.r. 30/2003
Articolo 20 - Modifiche all’articolo 20 della l.r. 30/2003
Articolo 21 - Sostituzione dell’articolo 21 della l.r. 30/2003
Articolo 22 - Sostituzione dell’articolo 22 della l.r. 30/2003
Articolo 23 - Sostituzione dell’articolo 23 della l.r. 30/2003
Articolo 24 - Sostituzione dell’articolo 24 della l.r. 30/2003
Articolo 25 - Sostituzione dell’articolo 25 della l.r. 30/2003
Articolo 26 - Sostituzione dell’articolo 26 della l.r. 30/2003
Articolo 27 - Modifiche all’articolo 27 della l.r. 30/2003
Articolo 28 - Sostituzione dell’articolo 28 della l.r. 30/2003
Articolo 29 - Modifiche all’articolo 30 della l.r. 30/2003
Articolo 30 - Norme transitorie
Articolo 31 - Entrata in vigore

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