Articolo Normativa

Legge Regionale Toscana 28/12/2009 n. 80

Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana)

Articolo 10

Modifiche all’articolo 10 della l.r. 30/2003

Modifiche all’articolo 10 della l.r. 30/2003

1. Il comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:
“1. Entro il 1º ottobre di ogni anno i soggetti titolari di attività agrituristica comunicano alla provincia competente i prezzi massimi che intendono praticare dal 1º gennaio dell’anno successivo, nonché le caratteristiche delle strutture. Per le strutture con apertura stagionale invernale la decorrenza dei prezzi comunicati è anticipata al 1º dicembre dell’anno in corso. L’obbligo della comunicazione annuale non sussiste qualora non siano intervenute variazioni nei prezzi o nelle caratteristiche della struttura, rispetto alla comunicazione precedente. Nel caso di variazioni delle caratteristiche della struttura, dei servizi e della classificazione occorre presentare una comunicazione di variazione entro quindici giorni dal suo verificarsi.”.
2. Al comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 30/2003 dopo la parola: “comunicazione” è aggiunta la seguente: “principale”.
3. Al comma 4 dell’articolo 10 della l.r. 30/2003 le parole: “titolari delle attrezzature” sono sostituite dalle seguenti: “titolari delle strutture agrituristiche”.
4. Dopo il comma 4 dell’articolo 10 della l.r. 30/2003 è aggiunto il seguente:
“4 bis. I dati presenti negli archivi di cui al comma 4, tenuti e aggiornati dai competenti uffici, possono formare oggetto di comunicazione e diffusione a soggetti privati e pubblici, anche tramite diffusione telematica.”.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Modifiche all’articolo 1 della l.r. 30/2003
Articolo 2 - Modifiche all’articolo 2 della l.r. 30/2003
Articolo 3 - Modifiche all’articolo 3 della l.r. 30/2003
Articolo 4 - Sostituzione della rubrica del capo I del titolo II della l.r. 30/2003
Articolo 5 - Modifiche all’articolo 5 della l.r. 30/2003
Articolo 6 - Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 30/2003
Articolo 7 - Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 30/2003
Articolo 8 - Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 30/2003
Articolo 9 - Modifiche all’articolo 9 della l.r. 30/2003
Articolo 10 - Modifiche all’articolo 10 della l.r. 30/2003
Articolo 11 - Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 30/2003
Articolo 12 - Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 30/2003
Articolo 13 - Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 30/2003
Articolo 14 - Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 30/2003
Articolo 15 - Sostituzione dell’articolo 15 della l.r. 30/2003
Articolo 16 - Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 30/2003
Articolo 17 - Modifiche all’articolo 17 della l.r. 30/2003
Articolo 18 - Modifiche all’articolo 18 della l.r. 30/2003
Articolo 19 - Modifiche all’articolo 19 della l.r. 30/2003
Articolo 20 - Modifiche all’articolo 20 della l.r. 30/2003
Articolo 21 - Sostituzione dell’articolo 21 della l.r. 30/2003
Articolo 22 - Sostituzione dell’articolo 22 della l.r. 30/2003
Articolo 23 - Sostituzione dell’articolo 23 della l.r. 30/2003
Articolo 24 - Sostituzione dell’articolo 24 della l.r. 30/2003
Articolo 25 - Sostituzione dell’articolo 25 della l.r. 30/2003
Articolo 26 - Sostituzione dell’articolo 26 della l.r. 30/2003
Articolo 27 - Modifiche all’articolo 27 della l.r. 30/2003
Articolo 28 - Sostituzione dell’articolo 28 della l.r. 30/2003
Articolo 29 - Modifiche all’articolo 30 della l.r. 30/2003
Articolo 30 - Norme transitorie
Articolo 31 - Entrata in vigore

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