Articolo Normativa

Legge Regionale Toscana 28/12/2009 n. 80

Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana)

Articolo 22

Sostituzione dell’articolo 22 della l.r. 30/2003

Sostituzione dell’articolo 22 della l.r. 30/2003

1. L’articolo 22 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:
“Art. 22
Requisiti igienico-sanitari per la somministrazione
di pasti, alimenti e bevande
1. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di pasti, alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004 (Regolamento del Parlamento e del Consiglio sull’igiene degli alimenti), al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore) nonché al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per alimenti di origine animale).
2. Per l’applicazione della disciplina sull’autocontrollo igienico-sanitario nelle aziende agrituristiche che svolgono attività di preparazione e di somministrazione, per la consumazione sul posto di pasti, alimenti e bevande, ivi compresi la degustazione e l’assaggio dei prodotti aziendali, nel regolamento di attuazione sono indicate procedure semplificate di autocontrollo nel rispetto del reg. (CE) 852/2004 sull’igiene dei prodotti.
3. L’attività di macellazione per la fornitura diretta al consumatore finale di piccoli quantitativi di carni di animali macellati nell’azienda agricola in cui sono stati allevati è consentita, previa presentazione della DIA di cui al d.p.g.r. 40/R/2006 e nel rispetto delle norme contenute nel regolamento di attuazione, in particolare attinenti a:
a) specie e quantità di animali che possono essere macellati;
b) caratteristiche dei locali di macellazione;
c) attività di preparazione, somministrazione e consumo diretto nel luogo di produzione;
d) attività di preparazione e somministrazione di preparati a base di carne prodotta in azienda.
4. Nel caso di somministrazione di pasti, il regolamento di attuazione definisce i limiti in base ai quali per l’idoneità della cucina è sufficiente il rispetto dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni e dai regolamenti edilizi e di igiene per i locali di abitazione. Sono fatte salve le disposizioni relative al d.lgs. 193/2007 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore).
5. Il regolamento di attuazione definisce i limiti in base ai quali la cucina di cui al comma 4 può essere utilizzata dagli ospiti, fermo restando la disponibilità di uno spazio adeguato da destinare a spazio comune per il consumo dei pasti.”.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Modifiche all’articolo 1 della l.r. 30/2003
Articolo 2 - Modifiche all’articolo 2 della l.r. 30/2003
Articolo 3 - Modifiche all’articolo 3 della l.r. 30/2003
Articolo 4 - Sostituzione della rubrica del capo I del titolo II della l.r. 30/2003
Articolo 5 - Modifiche all’articolo 5 della l.r. 30/2003
Articolo 6 - Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 30/2003
Articolo 7 - Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 30/2003
Articolo 8 - Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 30/2003
Articolo 9 - Modifiche all’articolo 9 della l.r. 30/2003
Articolo 10 - Modifiche all’articolo 10 della l.r. 30/2003
Articolo 11 - Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 30/2003
Articolo 12 - Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 30/2003
Articolo 13 - Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 30/2003
Articolo 14 - Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 30/2003
Articolo 15 - Sostituzione dell’articolo 15 della l.r. 30/2003
Articolo 16 - Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 30/2003
Articolo 17 - Modifiche all’articolo 17 della l.r. 30/2003
Articolo 18 - Modifiche all’articolo 18 della l.r. 30/2003
Articolo 19 - Modifiche all’articolo 19 della l.r. 30/2003
Articolo 20 - Modifiche all’articolo 20 della l.r. 30/2003
Articolo 21 - Sostituzione dell’articolo 21 della l.r. 30/2003
Articolo 22 - Sostituzione dell’articolo 22 della l.r. 30/2003
Articolo 23 - Sostituzione dell’articolo 23 della l.r. 30/2003
Articolo 24 - Sostituzione dell’articolo 24 della l.r. 30/2003
Articolo 25 - Sostituzione dell’articolo 25 della l.r. 30/2003
Articolo 26 - Sostituzione dell’articolo 26 della l.r. 30/2003
Articolo 27 - Modifiche all’articolo 27 della l.r. 30/2003
Articolo 28 - Sostituzione dell’articolo 28 della l.r. 30/2003
Articolo 29 - Modifiche all’articolo 30 della l.r. 30/2003
Articolo 30 - Norme transitorie
Articolo 31 - Entrata in vigore

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