Articolo Normativa

Legge Regionale Toscana 28/12/2009 n. 80

Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana)

Articolo 23

Sostituzione dell’articolo 23 della l.r. 30/2003

Sostituzione dell’articolo 23 della l.r. 30/2003

1. L’articolo 23 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:
“Art. 23
Vigilanza e controllo
1. La vigilanza sull’osservanza della presente legge è esercitata dai comuni, salvo quanto previsto al comma 4.
2. Per l’accertamento e la contestazione delle infrazioni alla presente legge si applica la legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).
3. I comuni sono tenuti ad effettuare, annualmente, un controllo a campione su almeno il 10 per cento delle strutture presenti nel territorio comunale.
4. Le province effettuano esclusivamente le verifiche sul rispetto del requisito della principalità dell’attività agricola in rapporto alle attività agrituristiche indicate nel titolo abilitativo, sulla classificazione, sui prezzi e sulle caratteristiche delle strutture, sulla natura dei prodotti di cui all’articolo 15 nel caso di somministrazione di pasti, alimenti e bevande, nonché sul rispetto delle norme relative all’abbattimento delle barriere architettoniche. Tale controllo è effettuato su un numero di strutture non inferiore al 10 per cento delle strutture presenti sul territorio provinciale. L’esito dei controlli è comunicato ai comuni.
5. Per lo svolgimento dei controlli di cui al comma 3 i comuni possono stipulare convenzioni con le province o con gli enti di cui alla legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle Comunità montane), nonché con le Aziende unità sanitarie locali (USL) o svolgerli in forma associata. Le attività di controllo devono comunque essere tra loro coordinate.
6. Il regolamento di attuazione definisce le linee guida per lo svolgimento del controllo di cui ai commi 3 e 4.
7. I comuni trasmettono alla Regione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull’attività di controllo svolta nell’anno precedente.”.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Modifiche all’articolo 1 della l.r. 30/2003
Articolo 2 - Modifiche all’articolo 2 della l.r. 30/2003
Articolo 3 - Modifiche all’articolo 3 della l.r. 30/2003
Articolo 4 - Sostituzione della rubrica del capo I del titolo II della l.r. 30/2003
Articolo 5 - Modifiche all’articolo 5 della l.r. 30/2003
Articolo 6 - Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 30/2003
Articolo 7 - Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 30/2003
Articolo 8 - Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 30/2003
Articolo 9 - Modifiche all’articolo 9 della l.r. 30/2003
Articolo 10 - Modifiche all’articolo 10 della l.r. 30/2003
Articolo 11 - Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 30/2003
Articolo 12 - Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 30/2003
Articolo 13 - Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 30/2003
Articolo 14 - Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 30/2003
Articolo 15 - Sostituzione dell’articolo 15 della l.r. 30/2003
Articolo 16 - Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 30/2003
Articolo 17 - Modifiche all’articolo 17 della l.r. 30/2003
Articolo 18 - Modifiche all’articolo 18 della l.r. 30/2003
Articolo 19 - Modifiche all’articolo 19 della l.r. 30/2003
Articolo 20 - Modifiche all’articolo 20 della l.r. 30/2003
Articolo 21 - Sostituzione dell’articolo 21 della l.r. 30/2003
Articolo 22 - Sostituzione dell’articolo 22 della l.r. 30/2003
Articolo 23 - Sostituzione dell’articolo 23 della l.r. 30/2003
Articolo 24 - Sostituzione dell’articolo 24 della l.r. 30/2003
Articolo 25 - Sostituzione dell’articolo 25 della l.r. 30/2003
Articolo 26 - Sostituzione dell’articolo 26 della l.r. 30/2003
Articolo 27 - Modifiche all’articolo 27 della l.r. 30/2003
Articolo 28 - Sostituzione dell’articolo 28 della l.r. 30/2003
Articolo 29 - Modifiche all’articolo 30 della l.r. 30/2003
Articolo 30 - Norme transitorie
Articolo 31 - Entrata in vigore

Sorry. No data so far.