Articolo Normativa

Legge Regionale Lombardia 4/3/2009 n. 3

Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità

Articolo 24

Norma finanziaria

Capo VIII - Disposizioni finali               

Norma finanziaria

1. Alle spese di cui all’articolo 16, comma 6, pari per l’esercizio 2009 a euro 61.975,00, si provvede con le risorse stanziate all’UPB 6.5.1.2.396 “Lo sviluppo dell’azione di riforma legislativa” del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011.
2. Per gli anni successivi al 2009 si provvederà con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione).

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione
Articolo 2 - Beni non espropriabili
Articolo 3 - Autorità espropriante e ufficio per le espropriazioni
Articolo 4 - Funzione regionale di coordinamento
Articolo 5 - Procedimenti di competenza regionale
Articolo 6 - Piano urbanistico
Articolo 7 - Progetti non conformi agli strumenti di pianificazione comunale
Articolo 8 - Opere realizzabili senza preventiva apposizione del vincolo
Articolo 9 - Atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità
Articolo 10 - Operazioni per la redazione del progetto
Articolo 11 - Comunicazioni e notificazioni
Articolo 12 - Disposizioni relative agli effetti dell’espropriazione per i terzi
Articolo 13 - Spese della procedura
Articolo 14 - Decreti di determinazione urgente dell’indennità e di occupazione anticipata
Articolo 15 - Collegio tecnico
Articolo 16 - Commissione provinciale espropri
Articolo 17 - Edificabilità legale
Articolo 18 - Edificabilità di fatto
Articolo 19 - Disposizioni in materia di servitù
Articolo 20 - Competenze
Articolo 21 - Indennità per l’imposizione di servitù
Articolo 22 - Disposizioni transitorie
Articolo 23 - Abrogazioni
Articolo 24 - Norma finanziaria
Articolo 25 - Entrata in vigore