Legge Regionale Lombardia 4/3/2009 n. 3
Articolo 5
Procedimenti di competenza regionale
Capo II - Funzioni
Procedimenti di competenza regionale
1. La Regione, previa intesa, può delegare ad altri enti pubblici, ivi compresi quelli citati all’articolo 3, comma 1, lettera a), le funzioni di autorità espropriante per uno o più procedimenti di competenza regionale, propria o conferita dallo Stato, specificamente identificati.
2. L’ente delegato trasmette tempestivamente alla Regione gli atti adottati nell’esercizio delle funzioni delegate di autorità espropriante.
3. La Regione può revocare la delega in ogni momento, ferme restando la validità e l’efficacia degli atti emanati e delle fasi procedimentali già concluse, purché conformi alle disposizioni vigenti. La Regione provvede in ogni caso alla revoca per mancato o tardivo adempimento dell’ente delegato agli obblighi fissati dalla normativa vigente o dall’atto di delega.
4. Con riferimento ai procedimenti di competenza regionale, la Giunta regionale:
a) cura la tenuta e l’aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità o con cui è disposta l’espropriazione, distinti in relazione alle amministrazioni che li hanno adottati;
b) provvede alla pubblicazione degli atti nel Bollettino Ufficiale e sul sito informatico della Regione, con le modalità di cui all’articolo 4, comma 2, lettera d).
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazioneArticolo 2 - Beni non espropriabili
Articolo 3 - Autorità espropriante e ufficio per le espropriazioni
Articolo 4 - Funzione regionale di coordinamento
Articolo 5 - Procedimenti di competenza regionale
Articolo 6 - Piano urbanistico
Articolo 7 - Progetti non conformi agli strumenti di pianificazione comunale
Articolo 8 - Opere realizzabili senza preventiva apposizione del vincolo
Articolo 9 - Atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità
Articolo 10 - Operazioni per la redazione del progetto
Articolo 11 - Comunicazioni e notificazioni
Articolo 12 - Disposizioni relative agli effetti dellespropriazione per i terzi
Articolo 13 - Spese della procedura
Articolo 14 - Decreti di determinazione urgente dellindennità e di occupazione anticipata
Articolo 15 - Collegio tecnico
Articolo 16 - Commissione provinciale espropri
Articolo 17 - Edificabilità legale
Articolo 18 - Edificabilità di fatto
Articolo 19 - Disposizioni in materia di servitù
Articolo 20 - Competenze
Articolo 21 - Indennità per limposizione di servitù
Articolo 22 - Disposizioni transitorie
Articolo 23 - Abrogazioni
Articolo 24 - Norma finanziaria
Articolo 25 - Entrata in vigore