Articolo Normativa

Legge Regionale Lombardia 4/3/2009 n. 3

Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità

Articolo 11

Comunicazioni e notificazioni

Capo V- L’espropriazione               

Comunicazioni e notificazioni

1. Le notificazioni previste dal titolo II, capo IV, del TUE, esclusa quella di cui all’articolo 23, comma 1, lettere f) e g), possono essere sostituite da comunicazioni effettuate mediante messo notificatore o lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Le comunicazioni previste dal titolo II, capo IV, del TUE e dal comma 1 del presente articolo, effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, s’intendono perfezionate alla data del ricevimento da parte del destinatario.
3. Il promotore dell’espropriazione può notificare l’elenco previsto dall’articolo 20, comma 1, del TUE, contestualmente alla comunicazione prevista dall’articolo 17, comma 2, del TUE.
4. L’avviso previsto dall’articolo 11, comma 2, dall’articolo 16, comma 8, e dall’articolo 52ter del TUE è pubblicato anche su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e sul sito informatico della Regione.
5. Le comunicazioni previste dal titolo II, capo IV, del TUE e dal comma 1 del presente articolo, non eseguite per irreperibilità o assenza del destinatario o per oggettiva impossibilità di conoscerne la residenza, la dimora o il domicilio, possono essere effettuate mediante un avviso affisso per almeno venti giorni consecutivi all’albo pretorio dei comuni interessati e pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e sul sito informatico della Regione.
6. Le comunicazioni o le notificazioni, previste al titolo II, capo IV, del TUE e dal comma 1 del presente articolo, relative a espropriazioni parziali di pertinenze indivise di fabbricati urbani, costituiti in condominio con proprietà millesimali, possono essere effettuate all’amministratore condominiale.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione
Articolo 2 - Beni non espropriabili
Articolo 3 - Autorità espropriante e ufficio per le espropriazioni
Articolo 4 - Funzione regionale di coordinamento
Articolo 5 - Procedimenti di competenza regionale
Articolo 6 - Piano urbanistico
Articolo 7 - Progetti non conformi agli strumenti di pianificazione comunale
Articolo 8 - Opere realizzabili senza preventiva apposizione del vincolo
Articolo 9 - Atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità
Articolo 10 - Operazioni per la redazione del progetto
Articolo 11 - Comunicazioni e notificazioni
Articolo 12 - Disposizioni relative agli effetti dell’espropriazione per i terzi
Articolo 13 - Spese della procedura
Articolo 14 - Decreti di determinazione urgente dell’indennità e di occupazione anticipata
Articolo 15 - Collegio tecnico
Articolo 16 - Commissione provinciale espropri
Articolo 17 - Edificabilità legale
Articolo 18 - Edificabilità di fatto
Articolo 19 - Disposizioni in materia di servitù
Articolo 20 - Competenze
Articolo 21 - Indennità per l’imposizione di servitù
Articolo 22 - Disposizioni transitorie
Articolo 23 - Abrogazioni
Articolo 24 - Norma finanziaria
Articolo 25 - Entrata in vigore