Articolo Normativa

Legge Regionale Lombardia 4/3/2009 n. 3

Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità

Articolo 21

Indennità per l’imposizione di servitù

Capo VII - Disposizioni in materia di infrastrutture lineari energetiche               

Indennità per l’imposizione di servitù

1. L’indennità per l’imposizione di servitù, relativamente alle infrastrutture lineari energetiche, in sede di offerta di cui all’articolo 20, comma 1, del TUE, e tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 44 del TUE, è commisurata al valore venale del bene relativamente alle aree occupate dai basamenti dei sostegni, dai cavi interrati e dalle cabine o da altre costruzioni.
2. Ai fini dell’offerta di cui al comma 1, il valore venale corrisponde:
a) per le aree non edificabili, al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura praticata nella singole regioni agrarie, così come previsto all’articolo 40, commi 1 e 3, del TUE;
b) per le aree edificabili, al valore determinato ai sensi dell’articolo 36 del TUE.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione
Articolo 2 - Beni non espropriabili
Articolo 3 - Autorità espropriante e ufficio per le espropriazioni
Articolo 4 - Funzione regionale di coordinamento
Articolo 5 - Procedimenti di competenza regionale
Articolo 6 - Piano urbanistico
Articolo 7 - Progetti non conformi agli strumenti di pianificazione comunale
Articolo 8 - Opere realizzabili senza preventiva apposizione del vincolo
Articolo 9 - Atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità
Articolo 10 - Operazioni per la redazione del progetto
Articolo 11 - Comunicazioni e notificazioni
Articolo 12 - Disposizioni relative agli effetti dell’espropriazione per i terzi
Articolo 13 - Spese della procedura
Articolo 14 - Decreti di determinazione urgente dell’indennità e di occupazione anticipata
Articolo 15 - Collegio tecnico
Articolo 16 - Commissione provinciale espropri
Articolo 17 - Edificabilità legale
Articolo 18 - Edificabilità di fatto
Articolo 19 - Disposizioni in materia di servitù
Articolo 20 - Competenze
Articolo 21 - Indennità per l’imposizione di servitù
Articolo 22 - Disposizioni transitorie
Articolo 23 - Abrogazioni
Articolo 24 - Norma finanziaria
Articolo 25 - Entrata in vigore