Articolo Normativa

Legge Regionale Lombardia 4/3/2009 n. 3

Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità

Articolo 15

Collegio tecnico

Capo VI - L’indennita’ di espropriazione               

Collegio tecnico

1. L’autorità espropriante e il proprietario interessato possono, d’accordo tra loro, nominare il terzo tecnico di cui all’articolo 21 del TUE; in tal caso non si applicano i commi 4 e 5 del medesimo articolo 21.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione
Articolo 2 - Beni non espropriabili
Articolo 3 - Autorità espropriante e ufficio per le espropriazioni
Articolo 4 - Funzione regionale di coordinamento
Articolo 5 - Procedimenti di competenza regionale
Articolo 6 - Piano urbanistico
Articolo 7 - Progetti non conformi agli strumenti di pianificazione comunale
Articolo 8 - Opere realizzabili senza preventiva apposizione del vincolo
Articolo 9 - Atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità
Articolo 10 - Operazioni per la redazione del progetto
Articolo 11 - Comunicazioni e notificazioni
Articolo 12 - Disposizioni relative agli effetti dell’espropriazione per i terzi
Articolo 13 - Spese della procedura
Articolo 14 - Decreti di determinazione urgente dell’indennità e di occupazione anticipata
Articolo 15 - Collegio tecnico
Articolo 16 - Commissione provinciale espropri
Articolo 17 - Edificabilità legale
Articolo 18 - Edificabilità di fatto
Articolo 19 - Disposizioni in materia di servitù
Articolo 20 - Competenze
Articolo 21 - Indennità per l’imposizione di servitù
Articolo 22 - Disposizioni transitorie
Articolo 23 - Abrogazioni
Articolo 24 - Norma finanziaria
Articolo 25 - Entrata in vigore