Articolo Normativa

Legge Regionale Lombardia 4/3/2009 n. 3

Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità

Articolo 16

Commissione provinciale espropri

Capo VI - L’indennita’ di espropriazione               

Commissione provinciale espropri

1. E’ istituita in ogni provincia la commissione di cui all’articolo 41 del TUE, denominata commissione provinciale espropri (di seguito: commissione).
2. La commissione è composta:
a) dal presidente della provincia, o suo delegato, che la presiede;
b) dall’ingegnere capo dell’Agenzia del territorio, o suo delegato;
c) dal presidente provinciale dell’azienda regionale per l’edilizia residenziale, o suo delegato;
d) da due esperti in materia urbanistica ed edilizia, nominati dalla provincia;
e) da quattro esperti in materia di agricoltura e foreste, nominati dalla provincia, di cui tre su proposta delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative ed uno su proposta delle associazioni di categoria della proprietà fondiaria maggiormente rappresentative.  Gli esperti di nomina provinciale durano in carica fino alla scadenza ordinaria od anticipata del consiglio provinciale.
3. La commissione delibera validamente con la presenza della metà più uno dei componenti e a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.
4. La provincia approva il regolamento della commissione, con il quale si:
a) individuano la sede e l’ufficio di segreteria;
b) disciplinano le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute;
c) disciplinano le modalità di nomina dei componenti;
d) può prevedere e disciplinare sottocommissioni;
e) può variare l’ambito territoriale delle regioni agrarie, con efficacia limitata alle materie di competenza della commissione;
f) disciplinano l’organizzazione e il funzionamento, per ogni altro aspetto ritenuto necessario.
5. La commissione svolge le funzioni che il TUE e la presente legge le attribuiscono e in particolare:
a) determina il valore agricolo medio dei terreni considerati non oggetto di contratti agrari, ai sensi dell’articolo 41, comma 4, del TUE;
b) esprime, su richiesta dell’autorità espropriante, un parere in ordine alla determinazione provvisoria dell’indennità di espropriazione, ai sensi dell’articolo 20, comma 3, del TUE;
c) determina l’indennità definitiva di espropriazione, ai sensi dell’articolo 21, comma 15, del TUE;
d) determina l’indennità per l’occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del TUE;
e) determina il corrispettivo della retrocessione, ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del TUE.
6. La Regione eroga alle province un contributo annuo per la copertura degli oneri di funzionamento della commissione, secondo la misura, i criteri e le modalità stabiliti d’intesa con le province.
7. Il promotore dell’espropriazione, che ha richiesto l’intervento della commissione, rimborsa alla  provincia le spese sostenute, secondo le tariffe approvate dalla provincia in conformità ai criteri stabiliti con provvedimento della Giunta regionale.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione
Articolo 2 - Beni non espropriabili
Articolo 3 - Autorità espropriante e ufficio per le espropriazioni
Articolo 4 - Funzione regionale di coordinamento
Articolo 5 - Procedimenti di competenza regionale
Articolo 6 - Piano urbanistico
Articolo 7 - Progetti non conformi agli strumenti di pianificazione comunale
Articolo 8 - Opere realizzabili senza preventiva apposizione del vincolo
Articolo 9 - Atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità
Articolo 10 - Operazioni per la redazione del progetto
Articolo 11 - Comunicazioni e notificazioni
Articolo 12 - Disposizioni relative agli effetti dell’espropriazione per i terzi
Articolo 13 - Spese della procedura
Articolo 14 - Decreti di determinazione urgente dell’indennità e di occupazione anticipata
Articolo 15 - Collegio tecnico
Articolo 16 - Commissione provinciale espropri
Articolo 17 - Edificabilità legale
Articolo 18 - Edificabilità di fatto
Articolo 19 - Disposizioni in materia di servitù
Articolo 20 - Competenze
Articolo 21 - Indennità per l’imposizione di servitù
Articolo 22 - Disposizioni transitorie
Articolo 23 - Abrogazioni
Articolo 24 - Norma finanziaria
Articolo 25 - Entrata in vigore