Legge Regionale Lombardia 4/3/2009 n. 3
Articolo 20
Competenze
Capo VII - Disposizioni in materia di infrastrutture lineari energetiche
Competenze
1. Ai sensi dell’articolo 28, comma 1, lettera e ter) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico e generale e norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), le province territorialmente competenti:
a) emanano il provvedimento di cui all’articolo 52 quater, comma 1, del TUE, relativo ad infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali;
b) sono delegate ad esercitare il potere sostitutivo in caso di inerzia dei comuni ad attuare le funzioni proprie di cui all’articolo 52 sexies, comma 2, del TUE.
2. La Regione, in caso di inerzia delle province, esercita il potere sostitutivo di cui all’articolo 52 sexies del TUE, con le modalità di cui all’articolo 13 bis della l.r. 26/2003.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazioneArticolo 2 - Beni non espropriabili
Articolo 3 - Autorità espropriante e ufficio per le espropriazioni
Articolo 4 - Funzione regionale di coordinamento
Articolo 5 - Procedimenti di competenza regionale
Articolo 6 - Piano urbanistico
Articolo 7 - Progetti non conformi agli strumenti di pianificazione comunale
Articolo 8 - Opere realizzabili senza preventiva apposizione del vincolo
Articolo 9 - Atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità
Articolo 10 - Operazioni per la redazione del progetto
Articolo 11 - Comunicazioni e notificazioni
Articolo 12 - Disposizioni relative agli effetti dellespropriazione per i terzi
Articolo 13 - Spese della procedura
Articolo 14 - Decreti di determinazione urgente dellindennità e di occupazione anticipata
Articolo 15 - Collegio tecnico
Articolo 16 - Commissione provinciale espropri
Articolo 17 - Edificabilità legale
Articolo 18 - Edificabilità di fatto
Articolo 19 - Disposizioni in materia di servitù
Articolo 20 - Competenze
Articolo 21 - Indennità per limposizione di servitù
Articolo 22 - Disposizioni transitorie
Articolo 23 - Abrogazioni
Articolo 24 - Norma finanziaria
Articolo 25 - Entrata in vigore