Articolo Normativa

Legge Regionale Lombardia 4/3/2009 n. 3

Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità

Articolo 14

Decreti di determinazione urgente dell’indennità e di occupazione anticipata

Capo V- L’espropriazione               

Decreti di determinazione urgente dell’indennità e di occupazione anticipata

1. I decreti di cui agli articoli  22, comma 1, e 22 bis, comma 1, del TUE, anche in riferimento a procedimenti di asservimento per pubblica utilità, sono emanati in particolare nei seguenti casi:
a) realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, di difesa del suolo e di regimazione delle acque pubbliche;
b) realizzazione di opere afferenti impianti, servizi e infrastrutture a rete di interesse pubblico in materia di trasporti, telecomunicazioni, acque, energia, teleriscaldamento e distribuzione di combustibili e carburanti a basso impatto ambientale;
c) realizzazione di opere di edilizia sanitaria, con riferimento alla costruzione di strutture nuove e alla modifica, anche ampliativa, di strutture esistenti.
2. La Regione, nell’esercizio della funzione di coordinamento di cui all’articolo 4, specifica ulteriormente con provvedimento della Giunta regionale, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presupposto di urgenza o di particolare urgenza previsto dagli articoli 22, comma 1, e 22 bis, comma 1, del TUE.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione
Articolo 2 - Beni non espropriabili
Articolo 3 - Autorità espropriante e ufficio per le espropriazioni
Articolo 4 - Funzione regionale di coordinamento
Articolo 5 - Procedimenti di competenza regionale
Articolo 6 - Piano urbanistico
Articolo 7 - Progetti non conformi agli strumenti di pianificazione comunale
Articolo 8 - Opere realizzabili senza preventiva apposizione del vincolo
Articolo 9 - Atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità
Articolo 10 - Operazioni per la redazione del progetto
Articolo 11 - Comunicazioni e notificazioni
Articolo 12 - Disposizioni relative agli effetti dell’espropriazione per i terzi
Articolo 13 - Spese della procedura
Articolo 14 - Decreti di determinazione urgente dell’indennità e di occupazione anticipata
Articolo 15 - Collegio tecnico
Articolo 16 - Commissione provinciale espropri
Articolo 17 - Edificabilità legale
Articolo 18 - Edificabilità di fatto
Articolo 19 - Disposizioni in materia di servitù
Articolo 20 - Competenze
Articolo 21 - Indennità per l’imposizione di servitù
Articolo 22 - Disposizioni transitorie
Articolo 23 - Abrogazioni
Articolo 24 - Norma finanziaria
Articolo 25 - Entrata in vigore