Legge Regionale Lombardia 4/3/2009 n. 3
Articolo 3
Autorità espropriante e ufficio per le espropriazioni
Capo II - Funzioni
Autorità espropriante e ufficio per le espropriazioni
1. Costituiscono autorità espropriante:
a) per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità: gli enti pubblici competenti alla realizzazione delle opere, ivi compresi le comunità montane, le unioni di comuni, i consorzi fra comuni o fra comuni e altri enti pubblici;
b) per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private di pubblica utilità: gli enti pubblici che emanano i provvedimenti dai quali deriva la dichiarazione di pubblica utilità;
c) le società, a totale o a maggioritaria partecipazione pubblica, che hanno la proprietà o la gestione delle reti e degli impianti ad esse collegati, per la fornitura di servizi di pubblica utilità.
2. Costituiscono inoltre autorità espropriante i soggetti privati ai quali sia attribuito il potere di espropriare in base ad una norma di legge.
3. Tutte le funzioni attribuite dalla legislazione statale e regionale all’autorità amministrativa espropriante sono svolte dall’ufficio per le espropriazioni, che l’autorità individua organizzandolo appositamente ovvero attribuendo i relativi poteri ad un ufficio già esistente.
4. Due o più autorità esproprianti di cui al comma 1, anche se operano con finalità o in settori diversi, possono, nei modi previsti dalla legge, organizzare un comune ufficio per le espropriazioni, o attribuirne i poteri, in tutto o in parte, ad un ufficio per le espropriazioni già esistente presso una di loro, ovvero coordinare gli uffici per le espropriazioni già esistenti.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazioneArticolo 2 - Beni non espropriabili
Articolo 3 - Autorità espropriante e ufficio per le espropriazioni
Articolo 4 - Funzione regionale di coordinamento
Articolo 5 - Procedimenti di competenza regionale
Articolo 6 - Piano urbanistico
Articolo 7 - Progetti non conformi agli strumenti di pianificazione comunale
Articolo 8 - Opere realizzabili senza preventiva apposizione del vincolo
Articolo 9 - Atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità
Articolo 10 - Operazioni per la redazione del progetto
Articolo 11 - Comunicazioni e notificazioni
Articolo 12 - Disposizioni relative agli effetti dellespropriazione per i terzi
Articolo 13 - Spese della procedura
Articolo 14 - Decreti di determinazione urgente dellindennità e di occupazione anticipata
Articolo 15 - Collegio tecnico
Articolo 16 - Commissione provinciale espropri
Articolo 17 - Edificabilità legale
Articolo 18 - Edificabilità di fatto
Articolo 19 - Disposizioni in materia di servitù
Articolo 20 - Competenze
Articolo 21 - Indennità per limposizione di servitù
Articolo 22 - Disposizioni transitorie
Articolo 23 - Abrogazioni
Articolo 24 - Norma finanziaria
Articolo 25 - Entrata in vigore