Legge Regionale Lombardia 4/3/2009 n. 3
Articolo 4
Funzione regionale di coordinamento
Capo II - Funzioni
Funzione regionale di coordinamento
1. La Regione esercita la funzione di coordinamento al fine della gestione omogenea, efficiente, efficace, economica e trasparente dei procedimenti espropriativi.
2. In particolare la Regione:
a) favorisce e incentiva il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 3, comma 4;
b) svolge attività di consulenza nei confronti delle autorità esproprianti;
c) svolge attività di monitoraggio e di osservatorio sui procedimenti espropriativi, anche ai sensi dell’articolo 14 del TUE;
d) indica, con provvedimento della Giunta regionale, le modalità di applicazione dell’articolo 14 del TUE.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazioneArticolo 2 - Beni non espropriabili
Articolo 3 - Autorità espropriante e ufficio per le espropriazioni
Articolo 4 - Funzione regionale di coordinamento
Articolo 5 - Procedimenti di competenza regionale
Articolo 6 - Piano urbanistico
Articolo 7 - Progetti non conformi agli strumenti di pianificazione comunale
Articolo 8 - Opere realizzabili senza preventiva apposizione del vincolo
Articolo 9 - Atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità
Articolo 10 - Operazioni per la redazione del progetto
Articolo 11 - Comunicazioni e notificazioni
Articolo 12 - Disposizioni relative agli effetti dellespropriazione per i terzi
Articolo 13 - Spese della procedura
Articolo 14 - Decreti di determinazione urgente dellindennità e di occupazione anticipata
Articolo 15 - Collegio tecnico
Articolo 16 - Commissione provinciale espropri
Articolo 17 - Edificabilità legale
Articolo 18 - Edificabilità di fatto
Articolo 19 - Disposizioni in materia di servitù
Articolo 20 - Competenze
Articolo 21 - Indennità per limposizione di servitù
Articolo 22 - Disposizioni transitorie
Articolo 23 - Abrogazioni
Articolo 24 - Norma finanziaria
Articolo 25 - Entrata in vigore