Articolo Normativa

Legge Regionale Emilia Romagna 31/3/2009 n. 4

Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole

Articolo 34

Disposizioni attuative e procedimentali

TITOLO IV - Disposizioni finali

Disposizioni attuative e procedimentali.

1. Le imprese agrituristiche che all'entrata in vigore della presente legge sono titolari di una autorizzazione comunale di cui alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 26 (Norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale ed interventi per la loro promozione - Abrogazione della L.R. 11 marzo 1987, n. 8), o di una comunicazione di inizio attività rilasciata ai sensi della Legge n. 96 del 2006, non sospesa o revocata dal Comune, sono iscritte d'ufficio nell'elenco provinciale degli operatori agrituristici con le tipologie di servizio ed i volumi di attività già autorizzati.

2. Le imprese iscritte d'ufficio devono provvedere a comunicare i dati autorizzativi e di rilevazione entro venti giorni dalla richiesta della Provincia, pena l'applicazione della sanzione richiamata all'articolo 20, comma 9, della presente legge.

3. Le imprese cancellate devono sospendere l'attività agrituristica ed eventualmente presentare una nuova dichiarazione di inizio attività ai sensi della presente legge.

4. Le autorizzazioni comunali e le denunce/comunicazioni di inizio attività in essere all'entrata in vigore della presente legge conservano la loro validità e possono essere modificate, su richiesta del titolare dell'azienda agrituristica, nei limiti delle disposizioni di cui alla presente legge.

5. I corsi per operatore agrituristico di cui alla legge regionale n. 26 del 1994 ed i corsi per operatore di fattoria didattica già frequentati alla data di entrata in vigore della presente legge sono considerati validi per le finalità di cui agli articoli 9 e 24 della presente legge.

6. Per quanto attiene la classificazione delle aziende agrituristiche fino alla data di approvazione dei criteri da parte della Giunta regionale, previsti all'articolo 2, comma 2, della presente legge si applica, per quanto compatibile, la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Gli imprenditori agricoli titolari di fattorie didattiche accreditate alla data di entrata in vigore della presente legge conformemente alla Delib.Ass.Legisl. 24 ottobre 2006, n. 84 (Attuazione della legge regionale 4 novembre 2003, n. 29, articolo 3. Approvazione del programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare. Triennio 2006/2008), sono iscritti d'ufficio all'elenco provinciale degli operatori di fattorie didattiche.

8. Le fattorie didattiche già accreditate che non rispettino i requisiti strutturali di cui all'articolo 28 della presente legge o non siano in possesso dei necessari requisiti igienico-sanitari cui è assoggettato l'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 26 della presente legge, provvedono all'adeguamento entro il termine massimo di due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Funzioni della Regione, delle Province, delle Comunità montane e dei Comuni
Articolo 3 - Definizione di attività agrituristica
Articolo 4 - Connessione e complementarietà con l'attività agricola
Articolo 5 - Ospitalità
Articolo 6 - Somministrazione di pasti e bevande
Articolo 7 - Organizzazione di attività ricreative, culturali, sociali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo
Articolo 8 - Abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica e certificazione relativa al rapporto di connessione
Articolo 9 - Formazione per il sistema "Agriturismo"
Articolo 10 - Dichiarazione di inizio attività agrituristica
Articolo 11 - Immobili per attività agrituristica
Articolo 12 - Accessibilità alle strutture
Articolo 13 - Norme igienico-sanitarie
Articolo 14 - Periodi di apertura e tariffe
Articolo 15 - Classificazione delle aziende agrituristiche
Articolo 16 - Ospitalità rurale familiare
Articolo 17 - Club di eccellenza
Articolo 18 - Promozione e sviluppo dell'agriturismo
Articolo 19 - Obblighi e controlli
Articolo 20 - Sanzioni
Articolo 21 - Attività connesse
Articolo 22 - Definizione di fattoria didattica
Articolo 23 - Offerta formativa
Articolo 24 - Formazione per il sistema "Fattorie didattiche"
Articolo 25 - Iscrizione all'elenco provinciale ed attività di controllo
Articolo 26 - Dichiarazione di inizio attività di fattoria didattica
Articolo 27 - Logo identificativo
Articolo 28 - Requisiti strutturali
Articolo 29 - Sanzioni
Articolo 30 - Elenchi provinciali degli operatori agrituristici e di fattoria didattica
Articolo 31 - Dichiarazione di inizio attività per attività agrituristiche ed attività di fattoria didattica
Articolo 32 - Fondi delle aziende agrituristiche e delle fattorie didattiche sottratti all'attività venatoria
Articolo 33 - Comunicazione e diffusione dei dati contenuti negli elenchi provinciali e di ulteriori dati in materia di ricettività
Articolo 34 - Disposizioni attuative e procedimentali
Articolo 35 - Abrogazioni e disposizioni transitorie
Articolo 36 - Norma finanziaria

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