Legge Regionale Emilia Romagna 31/3/2009 n. 4
Articolo 1
Finalità
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, in armonia con la legislazione comunitaria e statale, al fine di valorizzare il patrimonio economico, socio-culturale ed ambientale del proprio territorio attraverso le attività del settore agricolo, promuove lo sviluppo dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole.
2. La presente legge è volta in particolare a:
a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio;
b) favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali con specifico riferimento alle zone montane;
c) sviluppare la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli;
d) promuovere iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente da parte degli imprenditori agricoli attraverso l'incremento dei redditi aziendali e il miglioramento della qualità di vita;
e) favorire il mantenimento e lo sviluppo agricolo e forestale del territorio rurale e la valorizzazione del sistema delle aree protette;
f) recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche, storiche, architettoniche ed ambientali;
g) sostenere ed incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche;
h) promuovere iniziative di valorizzazione dei prodotti e dei servizi offerti dall'azienda agricola multifunzionale;
i) avvicinare la popolazione e le giovani generazioni al mondo agricolo, alle sue tradizioni, alla sua cultura per favorire la conoscenza del sistema agroalimentare regionale.
3. Per le finalità di cui al comma 2, lettera g), la Regione promuove inoltre la formulazione di linee guida a livello provinciale, in accordo con le diverse rappresentanze dei settori del turismo e dei produttori agricoli, atte a favorire la conoscenza e la valorizzazione delle produzioni tipiche e locali e della cultura enogastronomica regionale.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Funzioni della Regione, delle Province, delle Comunità montane e dei Comuni
Articolo 3 - Definizione di attività agrituristica
Articolo 4 - Connessione e complementarietà con l'attività agricola
Articolo 5 - Ospitalità
Articolo 6 - Somministrazione di pasti e bevande
Articolo 7 - Organizzazione di attività ricreative, culturali, sociali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo
Articolo 8 - Abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica e certificazione relativa al rapporto di connessione
Articolo 9 - Formazione per il sistema "Agriturismo"
Articolo 10 - Dichiarazione di inizio attività agrituristica
Articolo 11 - Immobili per attività agrituristica
Articolo 12 - Accessibilità alle strutture
Articolo 13 - Norme igienico-sanitarie
Articolo 14 - Periodi di apertura e tariffe
Articolo 15 - Classificazione delle aziende agrituristiche
Articolo 16 - Ospitalità rurale familiare
Articolo 17 - Club di eccellenza
Articolo 18 - Promozione e sviluppo dell'agriturismo
Articolo 19 - Obblighi e controlli
Articolo 20 - Sanzioni
Articolo 21 - Attività connesse
Articolo 22 - Definizione di fattoria didattica
Articolo 23 - Offerta formativa
Articolo 24 - Formazione per il sistema "Fattorie didattiche"
Articolo 25 - Iscrizione all'elenco provinciale ed attività di controllo
Articolo 26 - Dichiarazione di inizio attività di fattoria didattica
Articolo 27 - Logo identificativo
Articolo 28 - Requisiti strutturali
Articolo 29 - Sanzioni
Articolo 30 - Elenchi provinciali degli operatori agrituristici e di fattoria didattica
Articolo 31 - Dichiarazione di inizio attività per attività agrituristiche ed attività di fattoria didattica
Articolo 32 - Fondi delle aziende agrituristiche e delle fattorie didattiche sottratti all'attività venatoria
Articolo 33 - Comunicazione e diffusione dei dati contenuti negli elenchi provinciali e di ulteriori dati in materia di ricettività
Articolo 34 - Disposizioni attuative e procedimentali
Articolo 35 - Abrogazioni e disposizioni transitorie
Articolo 36 - Norma finanziaria