Articolo Normativa

Legge Regionale Emilia Romagna 31/3/2009 n. 4

Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole

Articolo 19

Obblighi e controlli

TITOLO I - Agriturismo ed attività connesse

Obblighi e controlli.

1. L'operatore agrituristico è soggetto al rispetto dei seguenti obblighi:

a) esporre al pubblico copia della dichiarazione di inizio attività ed il marchio dell'agriturismo;

b) rispettare i periodi di apertura dell'agriturismo;

c) svolgere l'attività nei limiti e con le modalità previste nella presente legge;

d) esporre il listino prezzi al pubblico;

e) rispettare le tariffe massime trasmesse al Comune ed alla Provincia;

f) mantenere in essere un'attività agricola almeno pari, in giornate agricole, a quella attestata nella certificazione relativa al rapporto di connessione;

g) fornire tutti i dati statistici richiesti dalla Provincia, dal Comune e dall'ISTAT per monitorare la tipologia e la quantità dell'attività svolta.

2. La Provincia effettua a cadenza almeno triennale controlli nelle aziende agrituristiche per verificare la permanenza dei requisiti soggettivi e produttivi che hanno dato diritto al rilascio dell'abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica e della certificazione relativa al rapporto di connessione.

3. A seguito dei controlli la Provincia può emettere nuova certificazione che tiene conto delle mutate condizioni aziendali.

4. Il Comune effettua a cadenza almeno triennale controlli nelle aziende agrituristiche al fine di verificare che l'attività sia svolta nel rispetto delle normative vigenti.

5. Le Province ed i Comuni possono programmare l'effettuazione congiunta dei controlli di cui ai commi 2 e 4.

6. Le Comunità montane effettuano attività di controllo sulle aziende agrituristiche del territorio di competenza, ai fini della valutazione della permanenza dei requisiti produttivi, sulla base di una programmazione concordata con le Province a cui verranno trasmessi i relativi esiti.

7. I servizi dei dipartimenti di Sanità pubblica delle AUSL effettuano i controlli di competenza in materia di igiene, sicurezza alimentare ed ambienti di lavoro.

8. Le commissioni consultive di cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge possono avvalersi dei risultati dei controlli per formulare proposte in ordine all'offerta turistica locale.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Funzioni della Regione, delle Province, delle Comunità montane e dei Comuni
Articolo 3 - Definizione di attività agrituristica
Articolo 4 - Connessione e complementarietà con l'attività agricola
Articolo 5 - Ospitalità
Articolo 6 - Somministrazione di pasti e bevande
Articolo 7 - Organizzazione di attività ricreative, culturali, sociali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo
Articolo 8 - Abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica e certificazione relativa al rapporto di connessione
Articolo 9 - Formazione per il sistema "Agriturismo"
Articolo 10 - Dichiarazione di inizio attività agrituristica
Articolo 11 - Immobili per attività agrituristica
Articolo 12 - Accessibilità alle strutture
Articolo 13 - Norme igienico-sanitarie
Articolo 14 - Periodi di apertura e tariffe
Articolo 15 - Classificazione delle aziende agrituristiche
Articolo 16 - Ospitalità rurale familiare
Articolo 17 - Club di eccellenza
Articolo 18 - Promozione e sviluppo dell'agriturismo
Articolo 19 - Obblighi e controlli
Articolo 20 - Sanzioni
Articolo 21 - Attività connesse
Articolo 22 - Definizione di fattoria didattica
Articolo 23 - Offerta formativa
Articolo 24 - Formazione per il sistema "Fattorie didattiche"
Articolo 25 - Iscrizione all'elenco provinciale ed attività di controllo
Articolo 26 - Dichiarazione di inizio attività di fattoria didattica
Articolo 27 - Logo identificativo
Articolo 28 - Requisiti strutturali
Articolo 29 - Sanzioni
Articolo 30 - Elenchi provinciali degli operatori agrituristici e di fattoria didattica
Articolo 31 - Dichiarazione di inizio attività per attività agrituristiche ed attività di fattoria didattica
Articolo 32 - Fondi delle aziende agrituristiche e delle fattorie didattiche sottratti all'attività venatoria
Articolo 33 - Comunicazione e diffusione dei dati contenuti negli elenchi provinciali e di ulteriori dati in materia di ricettività
Articolo 34 - Disposizioni attuative e procedimentali
Articolo 35 - Abrogazioni e disposizioni transitorie
Articolo 36 - Norma finanziaria

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