Legge Regionale Emilia Romagna 31/3/2009 n. 4
Articolo 29
Sanzioni
TITOLO II - Fattorie didattiche
Sanzioni.
1. Chiunque svolge attività di fattoria didattica senza aver presentato la dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 26 della presente legge è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000,00 a Euro 6.000,00. In tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività.
2. Chiunque svolge l'attività di fattoria didattica senza la necessaria iscrizione all'elenco provinciale o esercita attività non conformi all'offerta formativa approvata ai sensi dell'articolo 23 della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000,00 a Euro 6.000,00.
3. Chiunque utilizza impropriamente il logo identificativo delle fattorie didattiche senza essere iscritto all'elenco provinciale o non rispetta i limiti definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della presente legge è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 a Euro 1.500,00.
4. Chiunque esercita in una fattoria didattica attività non conformi all'offerta formativa approvata ai sensi dell'articolo 23 della presente legge è soggetto, altresì, alla cancellazione dall'elenco provinciale.
5. Ogni altra violazione alle prescrizioni stabilite dal presente Titolo II o dagli atti della Giunta regionale è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 a Euro 1.500,00.
6. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale n. 21 del 1984.
7. L'ente competente all'irrogazione delle sanzioni previste ai commi 2 e 3 del presente articolo è la Provincia.
8. L'ente competente all'irrogazione delle sanzioni previste al comma 1 del presente articolo è il Comune.
9. Per quanto concerne le sanzioni richiamate al comma 5, la competenza dell'ente è individuata in relazione ai contenuti delle disposizioni violate.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Funzioni della Regione, delle Province, delle Comunità montane e dei Comuni
Articolo 3 - Definizione di attività agrituristica
Articolo 4 - Connessione e complementarietà con l'attività agricola
Articolo 5 - Ospitalità
Articolo 6 - Somministrazione di pasti e bevande
Articolo 7 - Organizzazione di attività ricreative, culturali, sociali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo
Articolo 8 - Abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica e certificazione relativa al rapporto di connessione
Articolo 9 - Formazione per il sistema "Agriturismo"
Articolo 10 - Dichiarazione di inizio attività agrituristica
Articolo 11 - Immobili per attività agrituristica
Articolo 12 - Accessibilità alle strutture
Articolo 13 - Norme igienico-sanitarie
Articolo 14 - Periodi di apertura e tariffe
Articolo 15 - Classificazione delle aziende agrituristiche
Articolo 16 - Ospitalità rurale familiare
Articolo 17 - Club di eccellenza
Articolo 18 - Promozione e sviluppo dell'agriturismo
Articolo 19 - Obblighi e controlli
Articolo 20 - Sanzioni
Articolo 21 - Attività connesse
Articolo 22 - Definizione di fattoria didattica
Articolo 23 - Offerta formativa
Articolo 24 - Formazione per il sistema "Fattorie didattiche"
Articolo 25 - Iscrizione all'elenco provinciale ed attività di controllo
Articolo 26 - Dichiarazione di inizio attività di fattoria didattica
Articolo 27 - Logo identificativo
Articolo 28 - Requisiti strutturali
Articolo 29 - Sanzioni
Articolo 30 - Elenchi provinciali degli operatori agrituristici e di fattoria didattica
Articolo 31 - Dichiarazione di inizio attività per attività agrituristiche ed attività di fattoria didattica
Articolo 32 - Fondi delle aziende agrituristiche e delle fattorie didattiche sottratti all'attività venatoria
Articolo 33 - Comunicazione e diffusione dei dati contenuti negli elenchi provinciali e di ulteriori dati in materia di ricettività
Articolo 34 - Disposizioni attuative e procedimentali
Articolo 35 - Abrogazioni e disposizioni transitorie
Articolo 36 - Norma finanziaria
