Legge Regionale Emilia Romagna 31/3/2009 n. 4
Articolo 20
Sanzioni
TITOLO I - Agriturismo ed attività connesse
Sanzioni.
1. Chiunque svolge attività agrituristica o di Ospitalità rurale familiare oppure si fregia del marchio agriturismo, senza aver presentato la necessaria dichiarazione di inizio attività è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000,00 a Euro 6.000,00. In tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività.
2. Chiunque non espone al pubblico il marchio dell'agriturismo, non rispetta i periodi di apertura dell'azienda agrituristica o non espone il listino prezzi è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 a Euro 1.500,00.
3. Chiunque non mantiene in essere un'attività agricola con volumi almeno pari a quelli attestati nella certificazione relativa al rapporto di connessione, senza le opportune comunicazioni di variazione, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 a Euro 3.000,00.
4. Chiunque non rispetta i limiti e le modalità di esercizio dell'attività agrituristica previsti dalla presente legge è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 400,00 a Euro 2.400,00.
5. In caso di reiterate violazioni alla presente legge, il Comune può provvedere alla sospensione temporanea dell'attività da tre a sei mesi.
6. Per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
7. L'ente competente all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 4 è il Comune.
8. L'ente competente all'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 3 è la Provincia.
9. Ogni altra violazione alle prescrizioni stabilite dal Titolo I della presente legge o dagli atti della Giunta regionale è punita dal Comune, dalla Provincia e dalla Comunità montana con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 a Euro 1.500,00.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Funzioni della Regione, delle Province, delle Comunità montane e dei Comuni
Articolo 3 - Definizione di attività agrituristica
Articolo 4 - Connessione e complementarietà con l'attività agricola
Articolo 5 - Ospitalità
Articolo 6 - Somministrazione di pasti e bevande
Articolo 7 - Organizzazione di attività ricreative, culturali, sociali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo
Articolo 8 - Abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica e certificazione relativa al rapporto di connessione
Articolo 9 - Formazione per il sistema "Agriturismo"
Articolo 10 - Dichiarazione di inizio attività agrituristica
Articolo 11 - Immobili per attività agrituristica
Articolo 12 - Accessibilità alle strutture
Articolo 13 - Norme igienico-sanitarie
Articolo 14 - Periodi di apertura e tariffe
Articolo 15 - Classificazione delle aziende agrituristiche
Articolo 16 - Ospitalità rurale familiare
Articolo 17 - Club di eccellenza
Articolo 18 - Promozione e sviluppo dell'agriturismo
Articolo 19 - Obblighi e controlli
Articolo 20 - Sanzioni
Articolo 21 - Attività connesse
Articolo 22 - Definizione di fattoria didattica
Articolo 23 - Offerta formativa
Articolo 24 - Formazione per il sistema "Fattorie didattiche"
Articolo 25 - Iscrizione all'elenco provinciale ed attività di controllo
Articolo 26 - Dichiarazione di inizio attività di fattoria didattica
Articolo 27 - Logo identificativo
Articolo 28 - Requisiti strutturali
Articolo 29 - Sanzioni
Articolo 30 - Elenchi provinciali degli operatori agrituristici e di fattoria didattica
Articolo 31 - Dichiarazione di inizio attività per attività agrituristiche ed attività di fattoria didattica
Articolo 32 - Fondi delle aziende agrituristiche e delle fattorie didattiche sottratti all'attività venatoria
Articolo 33 - Comunicazione e diffusione dei dati contenuti negli elenchi provinciali e di ulteriori dati in materia di ricettività
Articolo 34 - Disposizioni attuative e procedimentali
Articolo 35 - Abrogazioni e disposizioni transitorie
Articolo 36 - Norma finanziaria
