Articolo Normativa

Legge Regionale Emilia Romagna 31/3/2009 n. 4

Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole

Articolo 13

Norme igienico-sanitarie

TITOLO I - Agriturismo ed attività connesse

Norme igienico-sanitarie.

1. Le strutture ed i locali destinati all'attività agrituristica devono possedere i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per i locali di abitazione dai regolamenti comunali edilizi e d'igiene, salvo le norme più restrittive previste dalla presente legge o dalle disposizioni di attuazione approvate dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della presente legge.

2. Le normative igienico-sanitarie specifiche per il settore agrituristico devono tener conto delle caratteristiche strutturali, rurali, architettoniche e tipologiche degli immobili da utilizzare nonché della specificità delle produzioni e delle attività agrituristiche che in essi verranno svolte.

3. Per le attività di ospitalità in spazi aperti, le piazzole di sosta per campeggio dovranno essere dotate di servizi igienici e di allacciamenti elettrici.

4. La produzione, il confezionamento, la conservazione e la somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alle normative nazionali e comunitarie vigenti.

5. Le attività di produzione, preparazione, confezionamento e conservazione di prodotti agricoli effettuate nella cucina agrituristica o in un laboratorio pluriuso sono soggette a registrazione ai sensi del Reg. (CE) 852/2004 del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari con le procedure e le modalità definite dalla Regione in attuazione della predetta normativa comunitaria.

6. La macellazione degli animali è consentita esclusivamente negli impianti autorizzati ai sensi del Reg. (CE) 853/2004 del 29 aprile 2004 relativo alle norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale. Non rientra nel campo di applicazione del Reg. (CE) n. 853/2004 e può quindi avvenire in assenza di strutture dedicate, la macellazione sino a 3.500 capi/anno di avicunicoli ed il prelievo di prodotti di acquicoltura, esclusi i molluschi bivalvi, destinati alla vendita diretta al consumatore o alla ristorazione agrituristica nell'ambito della stessa azienda di produzione.

7. L'operatore agrituristico individua nel piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario le procedure necessarie a garantire che l'attività di produzione, preparazione, confezionamento, conservazione e somministrazione di alimenti e bevande avvenga nel rispetto dei requisiti di sicurezza alimentare.

8. Per la preparazione di pasti e bevande nel numero massimo di dieci coperti per ciascuno dei due pasti principali, può essere previsto l'uso della cucina domestica presente nella parte abitativa del fondo.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Funzioni della Regione, delle Province, delle Comunità montane e dei Comuni
Articolo 3 - Definizione di attività agrituristica
Articolo 4 - Connessione e complementarietà con l'attività agricola
Articolo 5 - Ospitalità
Articolo 6 - Somministrazione di pasti e bevande
Articolo 7 - Organizzazione di attività ricreative, culturali, sociali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo
Articolo 8 - Abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica e certificazione relativa al rapporto di connessione
Articolo 9 - Formazione per il sistema "Agriturismo"
Articolo 10 - Dichiarazione di inizio attività agrituristica
Articolo 11 - Immobili per attività agrituristica
Articolo 12 - Accessibilità alle strutture
Articolo 13 - Norme igienico-sanitarie
Articolo 14 - Periodi di apertura e tariffe
Articolo 15 - Classificazione delle aziende agrituristiche
Articolo 16 - Ospitalità rurale familiare
Articolo 17 - Club di eccellenza
Articolo 18 - Promozione e sviluppo dell'agriturismo
Articolo 19 - Obblighi e controlli
Articolo 20 - Sanzioni
Articolo 21 - Attività connesse
Articolo 22 - Definizione di fattoria didattica
Articolo 23 - Offerta formativa
Articolo 24 - Formazione per il sistema "Fattorie didattiche"
Articolo 25 - Iscrizione all'elenco provinciale ed attività di controllo
Articolo 26 - Dichiarazione di inizio attività di fattoria didattica
Articolo 27 - Logo identificativo
Articolo 28 - Requisiti strutturali
Articolo 29 - Sanzioni
Articolo 30 - Elenchi provinciali degli operatori agrituristici e di fattoria didattica
Articolo 31 - Dichiarazione di inizio attività per attività agrituristiche ed attività di fattoria didattica
Articolo 32 - Fondi delle aziende agrituristiche e delle fattorie didattiche sottratti all'attività venatoria
Articolo 33 - Comunicazione e diffusione dei dati contenuti negli elenchi provinciali e di ulteriori dati in materia di ricettività
Articolo 34 - Disposizioni attuative e procedimentali
Articolo 35 - Abrogazioni e disposizioni transitorie
Articolo 36 - Norma finanziaria

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