Articolo Normativa

Legge Regionale Emilia Romagna 31/3/2009 n. 4

Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole

Articolo 33

Comunicazione e diffusione dei dati contenuti negli elenchi provinciali e di ulteriori dati in materia di ricettività

TITOLO IV - Disposizioni finali

Comunicazione e diffusione dei dati contenuti negli elenchi provinciali e di ulteriori dati in materia di ricettività.

1. I dati relativi ai soggetti iscritti nell'elenco previsto all'articolo 30, comma 1, sono costituiti da quelli riguardanti ciascuna impresa agrituristica e fattoria didattica presente sul territorio provinciale ed in particolare: i nominativi o la denominazione o ragione sociale, la sede, gli indirizzi anche telematici forniti dagli interessati, la consistenza aziendale, la tipologia dei servizi offerti, i nominativi di eventuali referenti agrituristici e didattici.

2. Per le finalità previste dalla presente legge, per il monitoraggio a fini statistici, per la promozione e valorizzazione del territorio e del turismo regionale, nei limiti delle competenze attribuite a ciascun ente, i dati di cui al comma 1 ed i dati relativi alla denuncia dei prezzi ed alle rilevazioni statistiche riguardanti la consistenza della recettività ed il movimento turistico sono comunicati alla Regione da Province, Comunità montane e Comuni anche per via telematica.

3. Per le finalità previste dalla presente legge, i dati di cui ai commi 1 e 2 possono essere oggetto di comunicazione, anche mediante interconnessione, tra Regione, Province, Comunità montane e Comuni, attraverso i sistemi informativi di ciascun ente richiamati nella presente legge o utilizzati per il compimento di attività istruttorie.

4. Per le finalità della presente legge, la Regione può istituire una banca dati contenente i dati di cui ai commi 1 e 2 che possono essere comunicati, anche mediante interconnessione, alle Province, ai Comuni ed alle Comunità montane, secondo modalità d'accesso stabilite dalla Regione medesima.

5. Per le medesime finalità indicate al comma 2, la Giunta regionale può diffondere, anche per via telematica, i dati di cui al comma 1, riferiti ai soggetti iscritti negli elenchi provinciali, in osservanza dei principi di necessità e non eccedenza.

 

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Funzioni della Regione, delle Province, delle Comunità montane e dei Comuni
Articolo 3 - Definizione di attività agrituristica
Articolo 4 - Connessione e complementarietà con l'attività agricola
Articolo 5 - Ospitalità
Articolo 6 - Somministrazione di pasti e bevande
Articolo 7 - Organizzazione di attività ricreative, culturali, sociali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo
Articolo 8 - Abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica e certificazione relativa al rapporto di connessione
Articolo 9 - Formazione per il sistema "Agriturismo"
Articolo 10 - Dichiarazione di inizio attività agrituristica
Articolo 11 - Immobili per attività agrituristica
Articolo 12 - Accessibilità alle strutture
Articolo 13 - Norme igienico-sanitarie
Articolo 14 - Periodi di apertura e tariffe
Articolo 15 - Classificazione delle aziende agrituristiche
Articolo 16 - Ospitalità rurale familiare
Articolo 17 - Club di eccellenza
Articolo 18 - Promozione e sviluppo dell'agriturismo
Articolo 19 - Obblighi e controlli
Articolo 20 - Sanzioni
Articolo 21 - Attività connesse
Articolo 22 - Definizione di fattoria didattica
Articolo 23 - Offerta formativa
Articolo 24 - Formazione per il sistema "Fattorie didattiche"
Articolo 25 - Iscrizione all'elenco provinciale ed attività di controllo
Articolo 26 - Dichiarazione di inizio attività di fattoria didattica
Articolo 27 - Logo identificativo
Articolo 28 - Requisiti strutturali
Articolo 29 - Sanzioni
Articolo 30 - Elenchi provinciali degli operatori agrituristici e di fattoria didattica
Articolo 31 - Dichiarazione di inizio attività per attività agrituristiche ed attività di fattoria didattica
Articolo 32 - Fondi delle aziende agrituristiche e delle fattorie didattiche sottratti all'attività venatoria
Articolo 33 - Comunicazione e diffusione dei dati contenuti negli elenchi provinciali e di ulteriori dati in materia di ricettività
Articolo 34 - Disposizioni attuative e procedimentali
Articolo 35 - Abrogazioni e disposizioni transitorie
Articolo 36 - Norma finanziaria

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