Legge Regionale Emilia Romagna 31/3/2009 n. 4
Articolo 28
Requisiti strutturali
TITOLO II - Fattorie didattiche
Requisiti strutturali.
1. Nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia igienico-sanitaria, di ricettività ed ospitalità e di sicurezza, le fattorie utilizzano per le attività didattiche locali e beni strumentali dell'azienda agricola.
2. Le fattorie didattiche devono garantire un'organizzazione ed una strutturazione aziendale adeguata in funzione del numero dei partecipanti e degli operatori presenti in azienda.
3. Le fattorie didattiche devono inoltre assicurare, se richiesto dalla tipologia del percorso formativo, la presenza di locali o ambienti coperti attrezzati per lo svolgimento delle attività educative da adibire anche ad eventuale sala ristoro.
4. L'operatore di fattoria didattica individua gli ambienti aziendali e le attrezzature agricole che rappresentano un pericolo per i fruitori delle attività, vietandone l'accesso al pubblico ed utilizzando adeguata segnalazione.
5. I requisiti dei locali destinati all'esercizio dell'attività di fattoria didattica sono definiti dalla Giunta regionale, tenuto conto delle particolari caratteristiche del sistema insediativo rurale e di quelle architettoniche di cui alla legge regionale n. 20 del 2000, nonché in relazione alle dimensioni dell'attività.
6. La conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata con opere provvisionali.
7. Le fattorie didattiche per la semplice preparazione di assaggi, spuntini o merende legati allo svolgimento dell'offerta formativa possono utilizzare la cucina domestica.
8. La Regione, nel quadro delle azioni e degli interventi previsti dalla normativa comunitaria in materia di sviluppo rurale, concede contributi alle imprese agricole per la predisposizione e l'allestimento dei locali e degli spazi funzionali allo svolgimento dell'attività didattica.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Funzioni della Regione, delle Province, delle Comunità montane e dei Comuni
Articolo 3 - Definizione di attività agrituristica
Articolo 4 - Connessione e complementarietà con l'attività agricola
Articolo 5 - Ospitalità
Articolo 6 - Somministrazione di pasti e bevande
Articolo 7 - Organizzazione di attività ricreative, culturali, sociali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo
Articolo 8 - Abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica e certificazione relativa al rapporto di connessione
Articolo 9 - Formazione per il sistema "Agriturismo"
Articolo 10 - Dichiarazione di inizio attività agrituristica
Articolo 11 - Immobili per attività agrituristica
Articolo 12 - Accessibilità alle strutture
Articolo 13 - Norme igienico-sanitarie
Articolo 14 - Periodi di apertura e tariffe
Articolo 15 - Classificazione delle aziende agrituristiche
Articolo 16 - Ospitalità rurale familiare
Articolo 17 - Club di eccellenza
Articolo 18 - Promozione e sviluppo dell'agriturismo
Articolo 19 - Obblighi e controlli
Articolo 20 - Sanzioni
Articolo 21 - Attività connesse
Articolo 22 - Definizione di fattoria didattica
Articolo 23 - Offerta formativa
Articolo 24 - Formazione per il sistema "Fattorie didattiche"
Articolo 25 - Iscrizione all'elenco provinciale ed attività di controllo
Articolo 26 - Dichiarazione di inizio attività di fattoria didattica
Articolo 27 - Logo identificativo
Articolo 28 - Requisiti strutturali
Articolo 29 - Sanzioni
Articolo 30 - Elenchi provinciali degli operatori agrituristici e di fattoria didattica
Articolo 31 - Dichiarazione di inizio attività per attività agrituristiche ed attività di fattoria didattica
Articolo 32 - Fondi delle aziende agrituristiche e delle fattorie didattiche sottratti all'attività venatoria
Articolo 33 - Comunicazione e diffusione dei dati contenuti negli elenchi provinciali e di ulteriori dati in materia di ricettività
Articolo 34 - Disposizioni attuative e procedimentali
Articolo 35 - Abrogazioni e disposizioni transitorie
Articolo 36 - Norma finanziaria
