Legge Regionale Emilia Romagna 31/3/2009 n. 4
Articolo 6
Somministrazione di pasti e bevande
TITOLO I - Agriturismo ed attività connesse
Somministrazione di pasti e bevande.
1. L'attività di somministrazione di pasti e bevande all'interno dell'impresa agrituristica è ammessa nei limiti determinati dalla disponibilità della materia prima agricola aziendale, dalla idoneità sanitaria dei locali utilizzati e comunque per un volume non superiore alla media di cinquanta pasti giornalieri su base mensile.
2. Il limite di cui al comma 1 è elevabile di ulteriori due pasti per ogni camera o piazzola prevista nella dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 10.
3. Il pasto e le bevande offerti al pubblico devono essere espressione e valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche tipiche locali e della cultura alimentare dell'Emilia-Romagna.
4. Nella somministrazione di pasti e bevande possono essere impiegate le seguenti tipologie di prodotto:
a) prodotti propri dell'azienda agricola e prodotti ricavati da materie prime dell'azienda anche attraverso lavorazioni effettuate da terzi;
b) prodotti regionali con marchio DOP, IGP, IGT, DOC, DOCG, QC e tipici regionali inseriti nell'apposito Albo ministeriale, prodotti biologici regionali acquistati da aziende agricole del territorio regionale o loro consorzi, nonché prodotti di altre aziende agricole regionali acquistati direttamente dai produttori, con preferenza a quelli della zona, o da loro strutture collettive di trasformazione e commercializzazione.
5. I prodotti propri devono rappresentare, in valore, almeno il 35 per cento del prodotto totale annuo utilizzato. Tale percentuale è ridotta al 25 per cento per le aziende situate nel territorio ricompreso in Comunità montane o in Unioni di Comuni montani.
6. La somma dei prodotti di cui al comma 4, lettere a) e b), del presente articolo deve essere superiore, in valore, all'80 per cento del prodotto totale annuo utilizzato.
7. La rimanente quota di prodotto deve provenire preferibilmente e per quanto possibile da artigiani alimentari della zona e riferirsi a produzioni agricole regionali.
8. Il Comune, su richiesta del singolo imprenditore, può autorizzare lo svolgimento dell'attività agrituristica di somministrazione di pasti e bevande, in deroga ai limiti indicati ai commi precedenti, per un periodo massimo di sei mesi, in presenza di cause di forza maggiore dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie che hanno colpito l'impresa agricola e sono state accertate dai competenti organi regionali.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Funzioni della Regione, delle Province, delle Comunità montane e dei Comuni
Articolo 3 - Definizione di attività agrituristica
Articolo 4 - Connessione e complementarietà con l'attività agricola
Articolo 5 - Ospitalità
Articolo 6 - Somministrazione di pasti e bevande
Articolo 7 - Organizzazione di attività ricreative, culturali, sociali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo
Articolo 8 - Abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica e certificazione relativa al rapporto di connessione
Articolo 9 - Formazione per il sistema "Agriturismo"
Articolo 10 - Dichiarazione di inizio attività agrituristica
Articolo 11 - Immobili per attività agrituristica
Articolo 12 - Accessibilità alle strutture
Articolo 13 - Norme igienico-sanitarie
Articolo 14 - Periodi di apertura e tariffe
Articolo 15 - Classificazione delle aziende agrituristiche
Articolo 16 - Ospitalità rurale familiare
Articolo 17 - Club di eccellenza
Articolo 18 - Promozione e sviluppo dell'agriturismo
Articolo 19 - Obblighi e controlli
Articolo 20 - Sanzioni
Articolo 21 - Attività connesse
Articolo 22 - Definizione di fattoria didattica
Articolo 23 - Offerta formativa
Articolo 24 - Formazione per il sistema "Fattorie didattiche"
Articolo 25 - Iscrizione all'elenco provinciale ed attività di controllo
Articolo 26 - Dichiarazione di inizio attività di fattoria didattica
Articolo 27 - Logo identificativo
Articolo 28 - Requisiti strutturali
Articolo 29 - Sanzioni
Articolo 30 - Elenchi provinciali degli operatori agrituristici e di fattoria didattica
Articolo 31 - Dichiarazione di inizio attività per attività agrituristiche ed attività di fattoria didattica
Articolo 32 - Fondi delle aziende agrituristiche e delle fattorie didattiche sottratti all'attività venatoria
Articolo 33 - Comunicazione e diffusione dei dati contenuti negli elenchi provinciali e di ulteriori dati in materia di ricettività
Articolo 34 - Disposizioni attuative e procedimentali
Articolo 35 - Abrogazioni e disposizioni transitorie
Articolo 36 - Norma finanziaria
