Articolo Normativa

Legge Regionale Emilia Romagna 31/3/2009 n. 4

Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole

Articolo 18

Promozione e sviluppo dell'agriturismo

TITOLO I - Agriturismo ed attività connesse

Promozione e sviluppo dell'agriturismo.

1. La Regione approva piani regionali per la valorizzazione ed il sostegno delle attività agrituristiche.

2. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge possono essere concessi contributi per la realizzazione dei seguenti interventi:

a) recupero di fabbricati esistenti a scopi agrituristici ed acquisto di attrezzature;

b) sistemazioni di aree esterne a servizio delle attività agrituristiche con finalità non produttiva agricola;

c) acquisto di cavalli da sella.

3. La Regione può promuovere e realizzare, direttamente o in collaborazione con altri enti ed organismi specializzati, iniziative di studio, ricerca e sperimentazione finalizzate alla promozione e sviluppo dell'attività agrituristica.

4. Possono inoltre essere concessi contributi ai Club di eccellenza di cui all'articolo 17 della presente legge per progetti ed attività di qualificazione e organizzazione dell'offerta agrituristica e di promozione delle relative specificità.

5. La Giunta regionale dà attuazione ai piani di cui al comma 1 del presente articolo, individuando i criteri di intervento e le percentuali di contributo per le iniziative di cui al presente articolo nel rispetto dei limiti stabiliti per gli aiuti di importanza minore (de minimis) in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CEE.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Funzioni della Regione, delle Province, delle Comunità montane e dei Comuni
Articolo 3 - Definizione di attività agrituristica
Articolo 4 - Connessione e complementarietà con l'attività agricola
Articolo 5 - Ospitalità
Articolo 6 - Somministrazione di pasti e bevande
Articolo 7 - Organizzazione di attività ricreative, culturali, sociali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo
Articolo 8 - Abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica e certificazione relativa al rapporto di connessione
Articolo 9 - Formazione per il sistema "Agriturismo"
Articolo 10 - Dichiarazione di inizio attività agrituristica
Articolo 11 - Immobili per attività agrituristica
Articolo 12 - Accessibilità alle strutture
Articolo 13 - Norme igienico-sanitarie
Articolo 14 - Periodi di apertura e tariffe
Articolo 15 - Classificazione delle aziende agrituristiche
Articolo 16 - Ospitalità rurale familiare
Articolo 17 - Club di eccellenza
Articolo 18 - Promozione e sviluppo dell'agriturismo
Articolo 19 - Obblighi e controlli
Articolo 20 - Sanzioni
Articolo 21 - Attività connesse
Articolo 22 - Definizione di fattoria didattica
Articolo 23 - Offerta formativa
Articolo 24 - Formazione per il sistema "Fattorie didattiche"
Articolo 25 - Iscrizione all'elenco provinciale ed attività di controllo
Articolo 26 - Dichiarazione di inizio attività di fattoria didattica
Articolo 27 - Logo identificativo
Articolo 28 - Requisiti strutturali
Articolo 29 - Sanzioni
Articolo 30 - Elenchi provinciali degli operatori agrituristici e di fattoria didattica
Articolo 31 - Dichiarazione di inizio attività per attività agrituristiche ed attività di fattoria didattica
Articolo 32 - Fondi delle aziende agrituristiche e delle fattorie didattiche sottratti all'attività venatoria
Articolo 33 - Comunicazione e diffusione dei dati contenuti negli elenchi provinciali e di ulteriori dati in materia di ricettività
Articolo 34 - Disposizioni attuative e procedimentali
Articolo 35 - Abrogazioni e disposizioni transitorie
Articolo 36 - Norma finanziaria

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