Articolo Normativa

Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 6/3/2008 n. 6

Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria

Articolo 47

Abrogazioni

TITOLO VII - Disposizioni finali

Abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne);
b) il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14 (Disciplina dell’esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica);
c) l’articolo 15 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 21 (Norme integrative e modificative in materia venatoria);
d) la legge regionale 25 ottobre 1994, n. 15 (Interventi regionali per il risarcimento dei danni causati da specie animali selvatiche di notevole interesse scientifico e naturalistico);
e) l’articolo 27 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere);
f) la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell’attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia), e successive modifiche, a eccezione dei commi da 6 a 11, del comma 15 e dei commi da 18 a 36 dell’articolo 43;
g) i commi da 1 a 6 dell’articolo 11 (Disposizioni in materia faunistico-venatoria e di pesca nelle acque interne) della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13;
h) il comma 31 dell’articolo 6 (Interventi nei settori produttivi) della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18, e successive modifiche;
i) i commi da 133 a 136 dell’articolo 7 (Interventi nei settori produttivi) e il comma 72 dell’articolo 8 (Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili) della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4;
j) i commi da 2 a 18 dell’articolo 2 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 20 (Modifiche alla legge regionale n. 29/1993 in materia di aucupio, modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 24/1996 e alla legge regionale n. 30/1999, nonché ulteriori disposizioni in materia faunistico-venatoria);
k) i commi da 1 a 3 dell’articolo 18 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, modificativi della legge regionale n. 30/1999;
l) la lettera c) del comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 1° ottobre 2002, n. 26 (Norme regionali per la disciplina dell’attività di tassidermia);
m) i commi da 1 a 7 dell’articolo 5 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, modificativi della legge regionale n. 30/1999;
n) l’articolo 14 (Modifiche alla legge regionale n. 30/1999 riguardante la gestione e l’esercizio dell’attività venatoria
nella Regione Friuli-Venezia Giulia) della legge regionale 17 aprile 2003, n. 10;
o) il comma 31 dell’articolo 20 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, modificativo della legge regionale n. 30/1999;
p) i commi 33, 34, 35 e 38 dell’articolo 6 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, modificativi della legge regionale n. 30/1999;
q) l’articolo 27 (Modifiche alla disciplina regionale in materia di attività venatoria) della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18;
r) l’articolo 27 (Interpretazione autentica e modifiche all’articolo 27 della legge regionale n. 18/2004) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 25.
2. Sino all’adozione dei regolamenti di esecuzione della presente legge, sono confermati tutti gli atti emanati in applicazione delle leggi e delle disposizioni regionali di cui al comma 1.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Principi per la destinazione del territorio
Articolo 3 - Funzioni della Regione
Articolo 4 - Funzioni tecnico-scientifiche della Regione
Articolo 5 - Funzioni delle Province
Articolo 6 - Comitato faunistico regionale
Articolo 7 - Funzioni del Comitato faunistico regionale
Articolo 8 - Piano faunistico regionale
Articolo 8 bis - Istituzione di zone destinate a protezione della fauna
Articolo 9 - Monitoraggio sanitario
Articolo 10 - Fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi
Articolo 11 - Tutela di specie di interesse comunitario
Articolo 12 - Gestione venatoria
Articolo 13 - Piano venatorio distrettuale
Articolo 14 - Riserve di caccia
Articolo 15 - Funzioni
Articolo 16 - Regolamento di fruizione venatoria
Articolo 17 - Distretti venatori
Articolo 18 - Funzioni
Articolo 19 - Associazione dei cacciatori
Articolo 20 - Funzioni
Articolo 21 - Controllo dei risultati di gestione del PVD
Articolo 22 - Disposizioni generali per le aziende venatorie
Articolo 23 - Aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie
Articolo 24 - Aziende faunistico-venatorie didattico-sperimentali o dimostrative
Articolo 25 - Zone per le attività cinofile
Articolo 26 - Gare e prove cinofile sul territorio delle Riserve di caccia
Articolo 27 - Zone cinofile regionali
Articolo 28 - Esercizio venatorio
Articolo 29 - Formazione dei dirigenti venatori e dei cacciatori
Articolo 30 - Tesserino regionale di caccia
Articolo 31 - Tasse di concessione regionale
Articolo 32 - Ammissione e trasferimenti a Riserva di caccia
Articolo 33 - Permessi di caccia e inviti
Articolo 33 bis - Aspiranti soci
Articolo 34 - Altre disposizioni per l’esercizio dell’attività venatoria
Articolo 35 - Vigilanza venatoria e monitoraggio degli illeciti venatori
Articolo 36 - Disposizioni per l’esercizio unitario delle funzioni di vigilanza ambientale
Articolo 37 - Sanzioni amministrative
Articolo 38 - Sospensione e ritiro del tesserino regionale di caccia
Articolo 39 - Regolamenti di esecuzione
Articolo 40 - Disposizioni transitorie
Articolo 41 - Trattamento dei dati personali
Articolo 42 - Modifiche alla legge regionale n. 56/1986
Articolo 43 - Modifiche alla legge regionale n. 14/1987
Articolo 44 - Modifiche alla legge regionale n. 29/1993
Articolo 45 - Modifiche alla legge regionale n. 24/1996
Articolo 46 - Modifiche alla legge regionale n. 14/2007
Articolo 47 - Abrogazioni
Articolo 48 - Disposizioni finanziarie