Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 6/3/2008 n. 6
Articolo 9
Monitoraggio sanitario
TITOLO II - Tutela della fauna
CAPO III - Altre disposizioni concernenti la gestione faunistica
Monitoraggio sanitario
1. La Regione predispone e coordina, mediante la Direzione centrale competente in materia di salute pubblica d’intesa con la Direzione centrale competente in materia di tutela della fauna e avvalendosi degli Istituti zooprofilattici, delle Aziende per i servizi sanitari e dell’attività del Corpo forestale regionale, delle Riserve di caccia e delle guardie venatorie provinciali e volontarie, il programma di monitoraggio delle malattie a carattere diffusivo o infettivo che interessano la fauna selvatica e l’attuazione del programma medesimo. Il programma di monitoraggio è predisposto entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è aggiornato, ogni triennio, alla situazione epidemiologica regionale.
2. Per l’attuazione del programma di monitoraggio sono predisposti protocolli operativi.
3. Il monitoraggio è effettuato su un campione statisticamente significativo di mammiferi e uccelli che presentano, vivi o morti, sintomatologie riferibili a quanto previsto dai protocolli operativi e di selvaggina di grossa taglia rinvenuta morta all’interno dei centri abitati o a distanza inferiore a trecento metri da stabilimenti zootecnici.
4. Il programma di monitoraggio prevede:
a) l’analisi della situazione epidemiologica della fauna selvatica regionale, con particolare riferimento allo stato sanitario degli animali ricoverati nei Centri di recupero della fauna selvatica e della selvaggina di grossa taglia;
b) la percentuale di capi, distinti per specie, che le Riserve di caccia devono far sottoporre ad analisi;
c) la percentuale dei capi, rinvenuti morti o feriti, da sottoporre a monitoraggio
d) le malattie da ricercare, distinte per ciascuna specie;
e) i protocolli di raccolta, esame e consegna dei campioni destinati all’indagine.
5. Le carni degli animali selvatici abbattuti nel corso dell’attività venatoria sono cedute dal cacciatore al consumatore, come definito dall’articolo 1, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari), e successive modifiche, previa visita sanitaria ai sensi dell’articolo 67 del regio decreto 3 agosto 1890, n. 7045 (Regolamento speciale per la vigilanza igienica sugli alimenti, sulle bevande e sugli oggetti di uso domestico), e successive modifiche.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Principi per la destinazione del territorio
Articolo 3 - Funzioni della Regione
Articolo 4 - Funzioni tecnico-scientifiche della Regione
Articolo 5 - Funzioni delle Province
Articolo 6 - Comitato faunistico regionale
Articolo 7 - Funzioni del Comitato faunistico regionale
Articolo 8 - Piano faunistico regionale
Articolo 8 bis - Istituzione di zone destinate a protezione della fauna
Articolo 9 - Monitoraggio sanitario
Articolo 10 - Fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi
Articolo 11 - Tutela di specie di interesse comunitario
Articolo 12 - Gestione venatoria
Articolo 13 - Piano venatorio distrettuale
Articolo 14 - Riserve di caccia
Articolo 15 - Funzioni
Articolo 16 - Regolamento di fruizione venatoria
Articolo 17 - Distretti venatori
Articolo 18 - Funzioni
Articolo 19 - Associazione dei cacciatori
Articolo 20 - Funzioni
Articolo 21 - Controllo dei risultati di gestione del PVD
Articolo 22 - Disposizioni generali per le aziende venatorie
Articolo 23 - Aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie
Articolo 24 - Aziende faunistico-venatorie didattico-sperimentali o dimostrative
Articolo 25 - Zone per le attività cinofile
Articolo 26 - Gare e prove cinofile sul territorio delle Riserve di caccia
Articolo 27 - Zone cinofile regionali
Articolo 28 - Esercizio venatorio
Articolo 29 - Formazione dei dirigenti venatori e dei cacciatori
Articolo 30 - Tesserino regionale di caccia
Articolo 31 - Tasse di concessione regionale
Articolo 32 - Ammissione e trasferimenti a Riserva di caccia
Articolo 33 - Permessi di caccia e inviti
Articolo 33 bis - Aspiranti soci
Articolo 34 - Altre disposizioni per lesercizio dellattività venatoria
Articolo 35 - Vigilanza venatoria e monitoraggio degli illeciti venatori
Articolo 36 - Disposizioni per lesercizio unitario delle funzioni di vigilanza ambientale
Articolo 37 - Sanzioni amministrative
Articolo 38 - Sospensione e ritiro del tesserino regionale di caccia
Articolo 39 - Regolamenti di esecuzione
Articolo 40 - Disposizioni transitorie
Articolo 41 - Trattamento dei dati personali
Articolo 42 - Modifiche alla legge regionale n. 56/1986
Articolo 43 - Modifiche alla legge regionale n. 14/1987
Articolo 44 - Modifiche alla legge regionale n. 29/1993
Articolo 45 - Modifiche alla legge regionale n. 24/1996
Articolo 46 - Modifiche alla legge regionale n. 14/2007
Articolo 47 - Abrogazioni
Articolo 48 - Disposizioni finanziarie