Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 6/3/2008 n. 6
Articolo 1
Finalità
TITOLO I - Disposizioni generali
Finalità
1. La Regione tutela la fauna selvatica omeoterma nell’osservanza dei principi stabiliti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e successive modifiche, e in conformità:
a) alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
b) alla direttiva 85/411/CEE della Commissione, del 25 luglio 1985, che modifica la direttiva 79/409/CEE;
c) alla direttiva 91/244/CEE della Commissione, del 6 marzo 1991, che modifica la direttiva 79/409/CEE;
d) alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
e) alla convenzione per la protezione degli uccelli, firmata a Parigi il 18 ottobre 1950, ratificata ai sensi della legge 24 novembre 1978, n. 812 (Adesione alla convenzione internazionale per la protezione degli uccelli, adottata a Parigi il 18 ottobre 1950, e sua esecuzione);
f) alla convenzione relativa alle zone umide d’importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, resa esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d’importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971);
g) alla convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa, firmata a Berna il 19 settembre 1979 e ratificata ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 503 (Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979).
2. La Regione, nell’ambito delle competenze di cui all’articolo 4 dello Statuto speciale, adottato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modifiche, e in attuazione delle finalità di cui al comma 1, con la presente legge provvede a:
a) disciplinare la programmazione e la gestione del patrimonio faunistico promuovendo la salvaguardia dell’equilibrio ambientale e faunistico e la gestione sostenibile della fauna selvatica, nel rispetto delle culture, della storia, degli usi, delle tradizioni e dei costumi del Friuli-Venezia Giulia;
b) disciplinare la gestione venatoria nel rispetto dei principi di tutela e conservazione della fauna selvatica e della utilizzazione sostenibile delle specie di uccelli e di mammiferi oggetto di prelievo venatorio e in armonia con le risorse ambientali e con le esigenze dell’economia agricola e forestale, nel rispetto delle culture, della storia, degli usi, delle tradizioni e dei costumi del Friuli-Venezia Giulia;
c) disciplinare il prelievo venatorio nel rispetto del principio della pari dignità di ogni forma di esercizio venatorio e nel rispetto delle culture, della storia, degli usi, delle tradizioni e dei costumi del Friuli-Venezia Giulia;
d) coinvolgere le associazioni di protezione ambientale, agricole e venatorie nella gestione del patrimonio faunistico e degli habitat;
e) promuovere la conoscenza del patrimonio faunistico e della cultura venatoria, avvalendosi della collaborazione di associazioni di protezione ambientale, agricole, venatorie e culturali.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Principi per la destinazione del territorio
Articolo 3 - Funzioni della Regione
Articolo 4 - Funzioni tecnico-scientifiche della Regione
Articolo 5 - Funzioni delle Province
Articolo 6 - Comitato faunistico regionale
Articolo 7 - Funzioni del Comitato faunistico regionale
Articolo 8 - Piano faunistico regionale
Articolo 8 bis - Istituzione di zone destinate a protezione della fauna
Articolo 9 - Monitoraggio sanitario
Articolo 10 - Fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi
Articolo 11 - Tutela di specie di interesse comunitario
Articolo 12 - Gestione venatoria
Articolo 13 - Piano venatorio distrettuale
Articolo 14 - Riserve di caccia
Articolo 15 - Funzioni
Articolo 16 - Regolamento di fruizione venatoria
Articolo 17 - Distretti venatori
Articolo 18 - Funzioni
Articolo 19 - Associazione dei cacciatori
Articolo 20 - Funzioni
Articolo 21 - Controllo dei risultati di gestione del PVD
Articolo 22 - Disposizioni generali per le aziende venatorie
Articolo 23 - Aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie
Articolo 24 - Aziende faunistico-venatorie didattico-sperimentali o dimostrative
Articolo 25 - Zone per le attività cinofile
Articolo 26 - Gare e prove cinofile sul territorio delle Riserve di caccia
Articolo 27 - Zone cinofile regionali
Articolo 28 - Esercizio venatorio
Articolo 29 - Formazione dei dirigenti venatori e dei cacciatori
Articolo 30 - Tesserino regionale di caccia
Articolo 31 - Tasse di concessione regionale
Articolo 32 - Ammissione e trasferimenti a Riserva di caccia
Articolo 33 - Permessi di caccia e inviti
Articolo 33 bis - Aspiranti soci
Articolo 34 - Altre disposizioni per lesercizio dellattività venatoria
Articolo 35 - Vigilanza venatoria e monitoraggio degli illeciti venatori
Articolo 36 - Disposizioni per lesercizio unitario delle funzioni di vigilanza ambientale
Articolo 37 - Sanzioni amministrative
Articolo 38 - Sospensione e ritiro del tesserino regionale di caccia
Articolo 39 - Regolamenti di esecuzione
Articolo 40 - Disposizioni transitorie
Articolo 41 - Trattamento dei dati personali
Articolo 42 - Modifiche alla legge regionale n. 56/1986
Articolo 43 - Modifiche alla legge regionale n. 14/1987
Articolo 44 - Modifiche alla legge regionale n. 29/1993
Articolo 45 - Modifiche alla legge regionale n. 24/1996
Articolo 46 - Modifiche alla legge regionale n. 14/2007
Articolo 47 - Abrogazioni
Articolo 48 - Disposizioni finanziarie