Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 6/3/2008 n. 6
Articolo 25
Zone per le attività cinofile
TITOLO III - Gestione venatoriaCAPO IV - Altri istituti per la gestione faunisco-venatoria
Zone per le attività cinofile
1. La Provincia, su richiesta delle Riserve di caccia, di associazioni venatorie o cinofile e di imprenditori agricoli singoli o associati, autorizza l’istituzione di zone cinofile per l’addestramento, l’allenamento, le prove cinofile e le gare per cani da caccia, alle seguenti condizioni:
a) che le zone cinofile non interessino più del 2 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna Riserva di caccia;
b) che le zone cinofile siano istituite su terreni disponibili e posti in continuità e contiguità fra loro;
c) che l’area interessata sia di scarso rilievo faunistico.
2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni nelle materie disciplinate dal presente articolo, si adottano le seguenti definizioni:
a) prova cinofila: attività zootecnica volta alla verifica dell’aderenza delle qualità psicoattitudinali dei cani da caccia, appartenenti alle razze ufficialmente riconosciute, ai relativi standard di razza e finalizzata al mantenimento e miglioramento delle razze canine da caccia attraverso il conseguimento dei titoli necessari per l’assegnazione dei campionati di lavoro riconosciuti dall’Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI) e dalla Fédération Cynologique Internationale (FCI); si definiscono, altresì, prove cinofile le verifiche previste dalla normativa vigente al fine di abilitare i cani da caccia alla tipologia di impiego per cui sono stati selezionati;
b) gara cinofila: competizione relativa alle attitudini di lavoro dei cani da caccia, condotta con finalità prevalentemente ludico-ricreative;
c) addestramento e allenamento: il complesso delle attività di istruzione ed educazione del cane da caccia, nonché quelle finalizzate al mantenimento delle attitudini in tal modo conseguite.
3. Le Province possono autorizzare l’istituzione di zone cinofile richieste da Riserve di caccia, in forma singola o associata, che limitano l’attività di addestramento, allenamento, prove e gare per cani da caccia, di cui al comma 1, a un periodo di tempo inferiore all’annata venatoria, ferma restando, per il rimanente periodo, la destinazione della zona cinofila a esercizio venatorio pubblico nel rispetto del calendario venatorio. In tal caso il limite di cui al comma 1, lettera a), può essere elevato fino al 45 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna Riserva di caccia.
4. Il territorio destinato all’attività di cui al comma 2 non è soggetto alle limitazioni previste dall’articolo 2, comma 4, e non è soggetto al pagamento di alcuna tassa regionale.
5. Qualora la gestione della zona cinofila sia effettuata dalle Riserve di caccia e dalle associazioni venatorie e cinofile, le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate previo consenso scritto dei proprietari dei terreni.
6. La Provincia provvede a disciplinare, in particolare, le condizioni e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3, il rinnovo e la revoca delle autorizzazioni medesime.
7. Nelle zone cinofile di cui al presente articolo è ammesso l’abbattimento per tutta la stagione venatoria esclusivamente di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili.
8. Le norme del presente articolo costituiscono requisiti minimi di uniformità per la disciplina delle funzioni.
9. Per promuovere le attività disciplinate al comma 1, le Province concedono contributi in conto capitale ai proprietari o conduttori dei terreni, nella misura massima del 70 per cento delle spese ritenute ammissibili.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Principi per la destinazione del territorio
Articolo 3 - Funzioni della Regione
Articolo 4 - Funzioni tecnico-scientifiche della Regione
Articolo 5 - Funzioni delle Province
Articolo 6 - Comitato faunistico regionale
Articolo 7 - Funzioni del Comitato faunistico regionale
Articolo 8 - Piano faunistico regionale
Articolo 8 bis - Istituzione di zone destinate a protezione della fauna
Articolo 9 - Monitoraggio sanitario
Articolo 10 - Fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi
Articolo 11 - Tutela di specie di interesse comunitario
Articolo 12 - Gestione venatoria
Articolo 13 - Piano venatorio distrettuale
Articolo 14 - Riserve di caccia
Articolo 15 - Funzioni
Articolo 16 - Regolamento di fruizione venatoria
Articolo 17 - Distretti venatori
Articolo 18 - Funzioni
Articolo 19 - Associazione dei cacciatori
Articolo 20 - Funzioni
Articolo 21 - Controllo dei risultati di gestione del PVD
Articolo 22 - Disposizioni generali per le aziende venatorie
Articolo 23 - Aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie
Articolo 24 - Aziende faunistico-venatorie didattico-sperimentali o dimostrative
Articolo 25 - Zone per le attività cinofile
Articolo 26 - Gare e prove cinofile sul territorio delle Riserve di caccia
Articolo 27 - Zone cinofile regionali
Articolo 28 - Esercizio venatorio
Articolo 29 - Formazione dei dirigenti venatori e dei cacciatori
Articolo 30 - Tesserino regionale di caccia
Articolo 31 - Tasse di concessione regionale
Articolo 32 - Ammissione e trasferimenti a Riserva di caccia
Articolo 33 - Permessi di caccia e inviti
Articolo 33 bis - Aspiranti soci
Articolo 34 - Altre disposizioni per lesercizio dellattività venatoria
Articolo 35 - Vigilanza venatoria e monitoraggio degli illeciti venatori
Articolo 36 - Disposizioni per lesercizio unitario delle funzioni di vigilanza ambientale
Articolo 37 - Sanzioni amministrative
Articolo 38 - Sospensione e ritiro del tesserino regionale di caccia
Articolo 39 - Regolamenti di esecuzione
Articolo 40 - Disposizioni transitorie
Articolo 41 - Trattamento dei dati personali
Articolo 42 - Modifiche alla legge regionale n. 56/1986
Articolo 43 - Modifiche alla legge regionale n. 14/1987
Articolo 44 - Modifiche alla legge regionale n. 29/1993
Articolo 45 - Modifiche alla legge regionale n. 24/1996
Articolo 46 - Modifiche alla legge regionale n. 14/2007
Articolo 47 - Abrogazioni
Articolo 48 - Disposizioni finanziarie
