Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 6/3/2008 n. 6
Articolo 38
Sospensione e ritiro del tesserino regionale di caccia
TITOLO VI - Sanzioni
Sospensione e ritiro del tesserino regionale di caccia
1. Nei casi previsti dall’articolo 30, comma 1, della legge 157/1992, e successive modifiche, la Provincia può provvedere al ritiro del tesserino regionale di caccia, con effetto immediato, fino alla definizione del procedimento penale e comunque:
a) per una durata non superiore a due annate venatorie nei casi di cui all’articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), i), e l), della legge 157/1992, e successive modifiche;
b) per una durata non superiore a un’annata venatoria nei casi di cui all’articolo 30, comma 1, lettere g) e h), della legge 157/1992, e successive modifiche.
2. Il ritiro del tesserino regionale di caccia di cui al comma 1 è disposto entro trenta giorni dall’accertamento, tenuto conto della particolare gravità dell’illecito contestato all’interessato e delle osservazioni formulate dal medesimo nell’ambito del procedimento.
3. La Provincia sospende il tesserino regionale di caccia:
a) per un periodo non superiore a tre annate venatorie, nei casi previsti dall’articolo 30, comma 1, della legge 157/1992, e successive modifiche;
b) per un periodo non superiore a due annate venatorie, nei casi previsti dall’articolo 31, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), i) e m) della legge 157/1992, e successive modifiche;
c) per un periodo non superiore a due annate venatorie, nei casi previsti dall’articolo 37, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e h), della presente legge.
4. Il provvedimento di sospensione di cui al comma 3 è applicato, tenuto conto della particolare gravità dell’illecito contestato all’interessato e delle osservazioni formulate dal medesimo nell’ambito del procedimento, entro un anno che decorre:
a) nei casi previsti dal comma 3, lettera a), dalla data in cui la sentenza di condanna diventa irrevocabile, ai sensi dell’articolo 648 del codice di procedura penale;
b) nei casi previsti dal comma 3, lettere b) e c), dalla data della contestazione immediata o dalla notificazione del processo verbale di accertamento.
5. Le sanzioni di cui al comma 3, qualora siano inferiori a un’annata venatoria, devono riguardare periodi di effettivo esercizio venatorio.
6. La Provincia disciplina il procedimento per l’applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Principi per la destinazione del territorio
Articolo 3 - Funzioni della Regione
Articolo 4 - Funzioni tecnico-scientifiche della Regione
Articolo 5 - Funzioni delle Province
Articolo 6 - Comitato faunistico regionale
Articolo 7 - Funzioni del Comitato faunistico regionale
Articolo 8 - Piano faunistico regionale
Articolo 8 bis - Istituzione di zone destinate a protezione della fauna
Articolo 9 - Monitoraggio sanitario
Articolo 10 - Fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi
Articolo 11 - Tutela di specie di interesse comunitario
Articolo 12 - Gestione venatoria
Articolo 13 - Piano venatorio distrettuale
Articolo 14 - Riserve di caccia
Articolo 15 - Funzioni
Articolo 16 - Regolamento di fruizione venatoria
Articolo 17 - Distretti venatori
Articolo 18 - Funzioni
Articolo 19 - Associazione dei cacciatori
Articolo 20 - Funzioni
Articolo 21 - Controllo dei risultati di gestione del PVD
Articolo 22 - Disposizioni generali per le aziende venatorie
Articolo 23 - Aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie
Articolo 24 - Aziende faunistico-venatorie didattico-sperimentali o dimostrative
Articolo 25 - Zone per le attività cinofile
Articolo 26 - Gare e prove cinofile sul territorio delle Riserve di caccia
Articolo 27 - Zone cinofile regionali
Articolo 28 - Esercizio venatorio
Articolo 29 - Formazione dei dirigenti venatori e dei cacciatori
Articolo 30 - Tesserino regionale di caccia
Articolo 31 - Tasse di concessione regionale
Articolo 32 - Ammissione e trasferimenti a Riserva di caccia
Articolo 33 - Permessi di caccia e inviti
Articolo 33 bis - Aspiranti soci
Articolo 34 - Altre disposizioni per lesercizio dellattività venatoria
Articolo 35 - Vigilanza venatoria e monitoraggio degli illeciti venatori
Articolo 36 - Disposizioni per lesercizio unitario delle funzioni di vigilanza ambientale
Articolo 37 - Sanzioni amministrative
Articolo 38 - Sospensione e ritiro del tesserino regionale di caccia
Articolo 39 - Regolamenti di esecuzione
Articolo 40 - Disposizioni transitorie
Articolo 41 - Trattamento dei dati personali
Articolo 42 - Modifiche alla legge regionale n. 56/1986
Articolo 43 - Modifiche alla legge regionale n. 14/1987
Articolo 44 - Modifiche alla legge regionale n. 29/1993
Articolo 45 - Modifiche alla legge regionale n. 24/1996
Articolo 46 - Modifiche alla legge regionale n. 14/2007
Articolo 47 - Abrogazioni
Articolo 48 - Disposizioni finanziarie
