Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 6/3/2008 n. 6
Articolo 26
Gare e prove cinofile sul territorio delle Riserve di caccia
TITOLO III - Gestione venatoriaCAPO IV - Altri istituti per la gestione faunisco-venatoria
Gare e prove cinofile sul territorio delle Riserve di caccia
1. La Provincia autorizza lo svolgimento di gare e prove cinofile sul territorio delle Riserve di caccia o su parte di esso, sentiti la struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e fauna e il Distretto venatorio competente, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.
2. La domanda di autorizzazione è corredata dei seguenti elementi:
a) assenso preventivo della Riserva di caccia;
b) indicazione della tipologia dei cani cui è destinata la gara o prova, del numero massimo dei cani partecipanti e della tipologia di manifestazione cinofila;
c) specie selvatica coinvolta nella gara o prova;
d) cartografia della Riserva di caccia interessata con perimetrazione dell’area utilizzata;
e) indicazione di eventuali immissioni e prelievi di fauna selvatica;
f) regolamentazione della gara o della prova.
3. Le gare e prove cinofile si effettuano nel rispetto delle previsioni del PFR. Sino all’approvazione del PFR, le gare e prove cinofile si effettuano con cani da ferma su selvaggina naturale e su selvaggina autoctona allevata e con cani da seguita su lepri, cinghiali e caprioli.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Principi per la destinazione del territorio
Articolo 3 - Funzioni della Regione
Articolo 4 - Funzioni tecnico-scientifiche della Regione
Articolo 5 - Funzioni delle Province
Articolo 6 - Comitato faunistico regionale
Articolo 7 - Funzioni del Comitato faunistico regionale
Articolo 8 - Piano faunistico regionale
Articolo 8 bis - Istituzione di zone destinate a protezione della fauna
Articolo 9 - Monitoraggio sanitario
Articolo 10 - Fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi
Articolo 11 - Tutela di specie di interesse comunitario
Articolo 12 - Gestione venatoria
Articolo 13 - Piano venatorio distrettuale
Articolo 14 - Riserve di caccia
Articolo 15 - Funzioni
Articolo 16 - Regolamento di fruizione venatoria
Articolo 17 - Distretti venatori
Articolo 18 - Funzioni
Articolo 19 - Associazione dei cacciatori
Articolo 20 - Funzioni
Articolo 21 - Controllo dei risultati di gestione del PVD
Articolo 22 - Disposizioni generali per le aziende venatorie
Articolo 23 - Aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie
Articolo 24 - Aziende faunistico-venatorie didattico-sperimentali o dimostrative
Articolo 25 - Zone per le attività cinofile
Articolo 26 - Gare e prove cinofile sul territorio delle Riserve di caccia
Articolo 27 - Zone cinofile regionali
Articolo 28 - Esercizio venatorio
Articolo 29 - Formazione dei dirigenti venatori e dei cacciatori
Articolo 30 - Tesserino regionale di caccia
Articolo 31 - Tasse di concessione regionale
Articolo 32 - Ammissione e trasferimenti a Riserva di caccia
Articolo 33 - Permessi di caccia e inviti
Articolo 33 bis - Aspiranti soci
Articolo 34 - Altre disposizioni per lesercizio dellattività venatoria
Articolo 35 - Vigilanza venatoria e monitoraggio degli illeciti venatori
Articolo 36 - Disposizioni per lesercizio unitario delle funzioni di vigilanza ambientale
Articolo 37 - Sanzioni amministrative
Articolo 38 - Sospensione e ritiro del tesserino regionale di caccia
Articolo 39 - Regolamenti di esecuzione
Articolo 40 - Disposizioni transitorie
Articolo 41 - Trattamento dei dati personali
Articolo 42 - Modifiche alla legge regionale n. 56/1986
Articolo 43 - Modifiche alla legge regionale n. 14/1987
Articolo 44 - Modifiche alla legge regionale n. 29/1993
Articolo 45 - Modifiche alla legge regionale n. 24/1996
Articolo 46 - Modifiche alla legge regionale n. 14/2007
Articolo 47 - Abrogazioni
Articolo 48 - Disposizioni finanziarie