Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 6/3/2008 n. 6
Articolo 6
Comitato faunistico regionale
TITOLO II - Tutela della fauna
CAPO I - Organizzazione della tutela
Comitato faunistico regionale
1. Presso la Direzione centrale competente in materia faunistica e venatoria è istituito il Comitato faunistico regionale, di seguito denominato Comitato, quale organo di consulenza tecnica della Regione e degli enti locali, che esprime i pareri ed esercita le altre funzioni di cui all’articolo 7.
2. Il Comitato è istituito con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, e rimane in carica cinque anni.
3. Il Comitato è costituito da una rappresentanza degli enti territoriali e del mondo scientifico, ambientale, agricolo e venatorio, così formata:
a) l’Assessore regionale competente in materia faunistica e venatoria, o suo delegato, in qualità di Presidente;
b) il Direttore del Servizio regionale competente in materia di gestione faunistica e venatoria, o un suo delegato, in qualità di vice Presidente;
c) un esperto indicato dall’Università degli studi di Trieste e un esperto indicato dall’Università degli studi di Udine;
d) due esperti designati congiuntamente dalle associazioni di protezione ambientale;
e) due esperti designati congiuntamente dalle associazioni agricole;
f) due esperti designati dall’Associazione di cui all’articolo 19;
g) due esperti designati congiuntamente dall’UPI, dall’ANCI e dall’UNCEM;
h) un esperto designato dalla Federazione delle associazioni venatorie per la conservazione della fuana selvatica dell’Unione europea (FACE).
4. Il Comitato è integrato con un esperto in gestione faunistica, designato dall’INFS, qualora siano trattate materie in cui le disposizioni statali e regionali ne prevedano la consultazione.
5. Il vice Presidente presiede il Comitato in caso di assenza del Presidente.
6. I componenti del Comitato di cui al comma 3, lettere d), ed e), sono designati congiuntamente dai legali rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative in regione, riconosciute a livello nazionale. Qualora le designazioni non siano congiunte, l’Assessore competente in materia faunistica e venatoria provvede alla nomina dei rappresentanti indicati dagli enti o associazioni. Nelle more della costituzione dell’Associazione di cui all’articolo 19 i due esperti di cui al comma 3, lettera f), sono designati dalla Conferenza dei Presidenti dei Distretti venatori di cui all’articolo 18, comma 2, e restano in carica sino a sessanta giorni dopo la costituzione dell’Associazione dei cacciatori.
7. I componenti del Comitato di cui al comma 3, lettere c), d), e), f) e g) devono essere laureati in biologia ovvero in scienze naturali, in scienze agrarie, in scienze forestali, in scienze della produzione animale, in medicina veterinaria, in scienze ambientali o possedere un adeguato curriculum in gestione faunistica o in gestione venatoria.
8. Alla scadenza della durata del Comitato i componenti possono essere riconfermati. In caso di dimissioni o di sostituzione di un rappresentante, il componente nominato dura in carica sino alla scadenza del periodo di nomina del componente sostituito. L’assenza ingiustificata di un componente per più di tre sedute consecutive comporta la decadenza dall’incarico e la conseguente sostituzione.
9. I pareri del Comitato sono resi entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta o degli atti. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato reso il parere o senza che il Comitato abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell’amministrazione richiedente procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere.
10. Il Comitato è convocato almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la seduta, salvo motivate ragioni di urgenza. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
11. Il Presidente ha facoltà di invitare di volta in volta, a titolo consultivo, nella seduta del Comitato esperti o funzionari con incarichi attinenti alle materie in discussione.
12. La Direzione centrale competente in materia faunistica e venatoria assicura l’attività di segreteria.
13. La Regione è autorizzata a sostenere gli oneri per il funzionamento del Comitato e per gli studi e le ricerche promossi dal medesimo. Il trattamento dei componenti esterni è disciplinato dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l’Amministrazione regionale), e successive modifiche.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Principi per la destinazione del territorio
Articolo 3 - Funzioni della Regione
Articolo 4 - Funzioni tecnico-scientifiche della Regione
Articolo 5 - Funzioni delle Province
Articolo 6 - Comitato faunistico regionale
Articolo 7 - Funzioni del Comitato faunistico regionale
Articolo 8 - Piano faunistico regionale
Articolo 8 bis - Istituzione di zone destinate a protezione della fauna
Articolo 9 - Monitoraggio sanitario
Articolo 10 - Fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi
Articolo 11 - Tutela di specie di interesse comunitario
Articolo 12 - Gestione venatoria
Articolo 13 - Piano venatorio distrettuale
Articolo 14 - Riserve di caccia
Articolo 15 - Funzioni
Articolo 16 - Regolamento di fruizione venatoria
Articolo 17 - Distretti venatori
Articolo 18 - Funzioni
Articolo 19 - Associazione dei cacciatori
Articolo 20 - Funzioni
Articolo 21 - Controllo dei risultati di gestione del PVD
Articolo 22 - Disposizioni generali per le aziende venatorie
Articolo 23 - Aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie
Articolo 24 - Aziende faunistico-venatorie didattico-sperimentali o dimostrative
Articolo 25 - Zone per le attività cinofile
Articolo 26 - Gare e prove cinofile sul territorio delle Riserve di caccia
Articolo 27 - Zone cinofile regionali
Articolo 28 - Esercizio venatorio
Articolo 29 - Formazione dei dirigenti venatori e dei cacciatori
Articolo 30 - Tesserino regionale di caccia
Articolo 31 - Tasse di concessione regionale
Articolo 32 - Ammissione e trasferimenti a Riserva di caccia
Articolo 33 - Permessi di caccia e inviti
Articolo 33 bis - Aspiranti soci
Articolo 34 - Altre disposizioni per lesercizio dellattività venatoria
Articolo 35 - Vigilanza venatoria e monitoraggio degli illeciti venatori
Articolo 36 - Disposizioni per lesercizio unitario delle funzioni di vigilanza ambientale
Articolo 37 - Sanzioni amministrative
Articolo 38 - Sospensione e ritiro del tesserino regionale di caccia
Articolo 39 - Regolamenti di esecuzione
Articolo 40 - Disposizioni transitorie
Articolo 41 - Trattamento dei dati personali
Articolo 42 - Modifiche alla legge regionale n. 56/1986
Articolo 43 - Modifiche alla legge regionale n. 14/1987
Articolo 44 - Modifiche alla legge regionale n. 29/1993
Articolo 45 - Modifiche alla legge regionale n. 24/1996
Articolo 46 - Modifiche alla legge regionale n. 14/2007
Articolo 47 - Abrogazioni
Articolo 48 - Disposizioni finanziarie