Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 6/3/2008 n. 6
Articolo 10
Fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi
TITOLO II - Tutela della fauna
CAPO III - Altre disposizioni concernenti la gestione faunistica
Fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi.
1. È istituito il "Fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi", di seguito denominato Fondo, alimentato anche con i proventi delle tasse di concessione in materia di caccia, per le seguenti finalità:
a) prevenzione e indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico, ai veicoli e altri danni arrecati dalla fauna selvatica alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, non altrimenti indennizzabili o risarcibili, nella misura massima dell'80 per cento del danno stimato o accertato;
b) indennizzo dei danni, non altrimenti risarcibili, arrecati all'agricoltura dall'esercizio dell'attività venatoria;
c) concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 29/1993, e successive modifiche;
d) finanziamento di attività di gestione faunistico-ambientale delle Riserve di caccia e iniziative di miglioramento ambientale attuate dalle Riserve di caccia intese a favorire l'insediamento, la salvaguardia e l'incremento della fauna selvatica.
2. Le disponibilità del Fondo sono assegnate alle Province per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1(1).
3. Il Fondo è ripartito fra le Province nel rispetto dei criteri individuati con regolamento regionale ai sensi dell'articolo 39 .
4. [Entro il 31 gennaio di ogni anno le Province inviano alla Regione una relazione sui danni denunciati e indennizzati e sugli interventi effettuati per la prevenzione. Di tali relazioni la Regione può tenere conto nelle ripartizioni successive](2).
5. Ogni Provincia provvede a ripartire le somme assegnate destinando una quota non inferiore al 70 per cento delle medesime all'indennizzo e alla prevenzione dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria. Qualora tale quota ecceda le richieste di indennizzo o l’effettiva possibilità di prevenzione dei danni, le risorse residuali possono essere impiegate per le altre finalità di cui al comma 1 (3).
5-bis. Gli indennizzi e i contributi previsti dal presente articolo sono concessi in osservanza delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti “de minimis” nel settore della produzione dei prodotti agricoli (4).
6. Le Province possono stipulare apposite polizze, individuando le tipologie dei rischi di cui al comma 1, lettere a) e b), oggetto della copertura assicurativa.
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(1) Comma, già modificato dall’art. 3, comma 4, lettera a), L.R. 30 dicembre 2009, n. 24, poi sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera d), L.R. 16 luglio 2010, n. 12.
(2) Comma abrogato dall’art. 3, comma 4, lettera b), L.R. 30 dicembre 2009, n. 24.
(3) Periodo aggiunto dall’art. 3, comma 1, lettera e), L.R. 16 luglio 2010, n. 12.
(4) Comma aggiunto dall’art. 145, comma 4, L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Principi per la destinazione del territorio
Articolo 3 - Funzioni della Regione
Articolo 4 - Funzioni tecnico-scientifiche della Regione
Articolo 5 - Funzioni delle Province
Articolo 6 - Comitato faunistico regionale
Articolo 7 - Funzioni del Comitato faunistico regionale
Articolo 8 - Piano faunistico regionale
Articolo 8 bis - Istituzione di zone destinate a protezione della fauna
Articolo 9 - Monitoraggio sanitario
Articolo 10 - Fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi
Articolo 11 - Tutela di specie di interesse comunitario
Articolo 12 - Gestione venatoria
Articolo 13 - Piano venatorio distrettuale
Articolo 14 - Riserve di caccia
Articolo 15 - Funzioni
Articolo 16 - Regolamento di fruizione venatoria
Articolo 17 - Distretti venatori
Articolo 18 - Funzioni
Articolo 19 - Associazione dei cacciatori
Articolo 20 - Funzioni
Articolo 21 - Controllo dei risultati di gestione del PVD
Articolo 22 - Disposizioni generali per le aziende venatorie
Articolo 23 - Aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie
Articolo 24 - Aziende faunistico-venatorie didattico-sperimentali o dimostrative
Articolo 25 - Zone per le attività cinofile
Articolo 26 - Gare e prove cinofile sul territorio delle Riserve di caccia
Articolo 27 - Zone cinofile regionali
Articolo 28 - Esercizio venatorio
Articolo 29 - Formazione dei dirigenti venatori e dei cacciatori
Articolo 30 - Tesserino regionale di caccia
Articolo 31 - Tasse di concessione regionale
Articolo 32 - Ammissione e trasferimenti a Riserva di caccia
Articolo 33 - Permessi di caccia e inviti
Articolo 33 bis - Aspiranti soci
Articolo 34 - Altre disposizioni per lesercizio dellattività venatoria
Articolo 35 - Vigilanza venatoria e monitoraggio degli illeciti venatori
Articolo 36 - Disposizioni per lesercizio unitario delle funzioni di vigilanza ambientale
Articolo 37 - Sanzioni amministrative
Articolo 38 - Sospensione e ritiro del tesserino regionale di caccia
Articolo 39 - Regolamenti di esecuzione
Articolo 40 - Disposizioni transitorie
Articolo 41 - Trattamento dei dati personali
Articolo 42 - Modifiche alla legge regionale n. 56/1986
Articolo 43 - Modifiche alla legge regionale n. 14/1987
Articolo 44 - Modifiche alla legge regionale n. 29/1993
Articolo 45 - Modifiche alla legge regionale n. 24/1996
Articolo 46 - Modifiche alla legge regionale n. 14/2007
Articolo 47 - Abrogazioni
Articolo 48 - Disposizioni finanziarie