Articolo Normativa

Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 6/3/2008 n. 6

Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria

Articolo 4

Funzioni tecnico-scientifiche della Regione

TITOLO II - Tutela della fauna
CAPO I - Organizzazione della tutela

Funzioni tecnico-scientifiche della Regione

1. La Regione, in attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera c), esercita in particolare le seguenti funzioni:
a) attività tecnico-scientifiche per tutte le iniziative inerenti alla tutela della fauna e dei suoi habitat e per la loro
pianificazione ivi compresa quella del prelievo venatorio;
b) studi, ricerche e monitoraggi della fauna selvatica;
c) propone e sperimenta interventi di miglioramento dello stato faunistico e ambientale anche attraverso progetti di restauro ambientale, immissioni o prelievi di fauna;
d) cura e realizza progetti o programmi di iniziativa comunitaria in materia faunistica e venatoria;
e) propone azioni per il controllo della fauna selvatica e per la mitigazione dell’impatto provocato da specie selvatiche alle attività produttive o ad altre specie animali;
f) supporto conoscitivo per la redazione e l’aggiornamento del Piano faunistico regionale e per la sospensione o limitazione o ampliamento del prelievo venatorio a determinate specie;
g) istituzione e gestione di una banca dati sulla gestione faunistica e venatoria;
h) rilascio di pareri tecnico-scientifici.
2. L’Amministrazione regionale può collaborare con università, istituti di ricerca, enti e associazioni, anche internazionali, per la realizzazione di progetti scientifici finalizzati all’attuazione della presente legge.
3. Con il regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche, è istituita la struttura operativa tecnico-scientifica per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge.
4. La Regione promuove forme di collaborazione con l’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS).

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Principi per la destinazione del territorio
Articolo 3 - Funzioni della Regione
Articolo 4 - Funzioni tecnico-scientifiche della Regione
Articolo 5 - Funzioni delle Province
Articolo 6 - Comitato faunistico regionale
Articolo 7 - Funzioni del Comitato faunistico regionale
Articolo 8 - Piano faunistico regionale
Articolo 8 bis - Istituzione di zone destinate a protezione della fauna
Articolo 9 - Monitoraggio sanitario
Articolo 10 - Fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi
Articolo 11 - Tutela di specie di interesse comunitario
Articolo 12 - Gestione venatoria
Articolo 13 - Piano venatorio distrettuale
Articolo 14 - Riserve di caccia
Articolo 15 - Funzioni
Articolo 16 - Regolamento di fruizione venatoria
Articolo 17 - Distretti venatori
Articolo 18 - Funzioni
Articolo 19 - Associazione dei cacciatori
Articolo 20 - Funzioni
Articolo 21 - Controllo dei risultati di gestione del PVD
Articolo 22 - Disposizioni generali per le aziende venatorie
Articolo 23 - Aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie
Articolo 24 - Aziende faunistico-venatorie didattico-sperimentali o dimostrative
Articolo 25 - Zone per le attività cinofile
Articolo 26 - Gare e prove cinofile sul territorio delle Riserve di caccia
Articolo 27 - Zone cinofile regionali
Articolo 28 - Esercizio venatorio
Articolo 29 - Formazione dei dirigenti venatori e dei cacciatori
Articolo 30 - Tesserino regionale di caccia
Articolo 31 - Tasse di concessione regionale
Articolo 32 - Ammissione e trasferimenti a Riserva di caccia
Articolo 33 - Permessi di caccia e inviti
Articolo 33 bis - Aspiranti soci
Articolo 34 - Altre disposizioni per l’esercizio dell’attività venatoria
Articolo 35 - Vigilanza venatoria e monitoraggio degli illeciti venatori
Articolo 36 - Disposizioni per l’esercizio unitario delle funzioni di vigilanza ambientale
Articolo 37 - Sanzioni amministrative
Articolo 38 - Sospensione e ritiro del tesserino regionale di caccia
Articolo 39 - Regolamenti di esecuzione
Articolo 40 - Disposizioni transitorie
Articolo 41 - Trattamento dei dati personali
Articolo 42 - Modifiche alla legge regionale n. 56/1986
Articolo 43 - Modifiche alla legge regionale n. 14/1987
Articolo 44 - Modifiche alla legge regionale n. 29/1993
Articolo 45 - Modifiche alla legge regionale n. 24/1996
Articolo 46 - Modifiche alla legge regionale n. 14/2007
Articolo 47 - Abrogazioni
Articolo 48 - Disposizioni finanziarie

Sorry. No data so far.