Articolo Normativa

Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 6/3/2008 n. 6

Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria

Articolo 23

Aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie

TITOLO III - Gestione venatoria
CAPO IV - Altri istituti per la gestione faunisco-venatoria

Aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie

1. Le Province autorizzano, previo parere del Comitato, l’istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fine di lucro, per finalità di miglioramento ambientale e faunistico, a favore di uno o più proprietari o conduttori che conferiscono i loro terreni al fine di goderne l’utilizzo a scopo venatorio.
2. L’autorizzazione è corredata di un programma di conservazione, ripristino e miglioramento ambientale al fine di garantire l’obiettivo del miglioramento ambientale e faunistico.
3. I terreni situati all’interno di un’azienda faunistico-venatoria possono essere inclusi coattivamente, nella misura massima del 10 per cento del comprensorio aziendale, con l’esclusione delle zone sulle quali è vietata la caccia; i terreni rientranti nella perimetria delle costituende aziende che si trovano nelle zone montane possono essere oggetto di inclusione coattiva pari al 20 per cento del comprensorio aziendale.
4. Le aziende faunistico-venatorie provvedono a:
a) predisporre i censimenti annuali delle specie faunistiche, i piani di prelievo venatorio e redigere i consuntivi annuali di gestione faunistico-venatoria;
b) trasmettere gli atti di cui alla lettera a) al Distretto venatorio;
c) trasmettere alla Provincia una relazione sugli utili di gestione faunistico-venatoria; gli utili sono investiti in progetti di miglioramento ambientale.
5. Le Province autorizzano l’istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, previo parere del Comitato, al fine di consentire un’integrazione del reddito delle imprese agricole. L’autorizzazione è rilasciata a favore di uno o più soggetti che conferiscono terreni dell’azienda agricola a scopi venatori.
6. L’autorizzazione di cui al comma 5 e il rinnovo della medesima sono rilasciati a condizione che i terreni siano inclusi volontariamente nel comprensorio dell’azienda.
7. Nelle aziende agri-turistico-venatorie è consentita, per tutta la stagione venatoria, l’immissione e l’abbattimento di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili.
8. La fruizione venatoria nelle aziende agri-turistico-venatorie non costituisce giornata di caccia ed esonera dall’obbligo dell’indicazione delle giornate fruite e dei capi abbattuti.
9. Nelle aziende agri-turistico-venatorie sono consentiti l’addestramento e l’allenamento di cani da caccia e di falchi e l’effettuazione di gare e prove cinofile anche con l’abbattimento di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili durante tutto il periodo dell’anno.
10. Le aziende agri-turistico-venatorie non possono includere territori individuati come zone di ripopolamento e cattura ovvero sulle quali è vietata la caccia.
11. Le autorizzazioni all’istituzione di aziende venatorie sono rilasciate per un periodo non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni; la durata è determinata in considerazione dei programmi di gestione faunistico-venatoria e di miglioramento ambientale.
12. Le norme del presente articolo costituiscono requisiti minimi di uniformità per la disciplina delle funzioni.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Principi per la destinazione del territorio
Articolo 3 - Funzioni della Regione
Articolo 4 - Funzioni tecnico-scientifiche della Regione
Articolo 5 - Funzioni delle Province
Articolo 6 - Comitato faunistico regionale
Articolo 7 - Funzioni del Comitato faunistico regionale
Articolo 8 - Piano faunistico regionale
Articolo 8 bis - Istituzione di zone destinate a protezione della fauna
Articolo 9 - Monitoraggio sanitario
Articolo 10 - Fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi
Articolo 11 - Tutela di specie di interesse comunitario
Articolo 12 - Gestione venatoria
Articolo 13 - Piano venatorio distrettuale
Articolo 14 - Riserve di caccia
Articolo 15 - Funzioni
Articolo 16 - Regolamento di fruizione venatoria
Articolo 17 - Distretti venatori
Articolo 18 - Funzioni
Articolo 19 - Associazione dei cacciatori
Articolo 20 - Funzioni
Articolo 21 - Controllo dei risultati di gestione del PVD
Articolo 22 - Disposizioni generali per le aziende venatorie
Articolo 23 - Aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie
Articolo 24 - Aziende faunistico-venatorie didattico-sperimentali o dimostrative
Articolo 25 - Zone per le attività cinofile
Articolo 26 - Gare e prove cinofile sul territorio delle Riserve di caccia
Articolo 27 - Zone cinofile regionali
Articolo 28 - Esercizio venatorio
Articolo 29 - Formazione dei dirigenti venatori e dei cacciatori
Articolo 30 - Tesserino regionale di caccia
Articolo 31 - Tasse di concessione regionale
Articolo 32 - Ammissione e trasferimenti a Riserva di caccia
Articolo 33 - Permessi di caccia e inviti
Articolo 33 bis - Aspiranti soci
Articolo 34 - Altre disposizioni per l’esercizio dell’attività venatoria
Articolo 35 - Vigilanza venatoria e monitoraggio degli illeciti venatori
Articolo 36 - Disposizioni per l’esercizio unitario delle funzioni di vigilanza ambientale
Articolo 37 - Sanzioni amministrative
Articolo 38 - Sospensione e ritiro del tesserino regionale di caccia
Articolo 39 - Regolamenti di esecuzione
Articolo 40 - Disposizioni transitorie
Articolo 41 - Trattamento dei dati personali
Articolo 42 - Modifiche alla legge regionale n. 56/1986
Articolo 43 - Modifiche alla legge regionale n. 14/1987
Articolo 44 - Modifiche alla legge regionale n. 29/1993
Articolo 45 - Modifiche alla legge regionale n. 24/1996
Articolo 46 - Modifiche alla legge regionale n. 14/2007
Articolo 47 - Abrogazioni
Articolo 48 - Disposizioni finanziarie