Legge Regionale Lombardia 15/10/2007 n. 25
Articolo 12
Norma finanziaria
Norma finanziaria
1. E’ autorizzata una spesa di diciannove milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per l’istituzione del fondo regionale per la montagna di cui all’articolo 4.
2. Alle spese di cui al comma 1 si provvede con le risorse appositamente stanziate nel 2008 e 2009 all’UPB 6.5.6.3.114 “Territorio montano e piccoli Comuni” dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 a legislazione vigente e programmatico.
3. Agli oneri derivanti dall’attività del comitato per la montagna, di cui all’articolo 7, si provvede per l‘esercizio finanziario 2008 e successivi, con le risorse stanziate annualmente all’UPB 7.2.0.1.184 “Spese postali, telefoniche e altre spese generali”.
4. Alle spese relative all’attività di ricerca, di cui all’articolo 8, si provvede per l‘esercizio finanziario 2008 e successivi, con le risorse stanziate annualmente all’UPB 6.5.6.2.293 “Territorio montano e piccoli Comuni”.
5. All’autorizzazione delle altre spese derivanti dall’attuazione dei precedenti articoli si provvederà con successivo provvedimento di legge.
Formula Finale:
La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Azioni per lo sviluppo della montagna
Articolo 3 - Classificazione del territorio montano
Articolo 4 - Fondo regionale per la montagna
Articolo 5 - Attuazione degli interventi per la montagna
Articolo 6 - Risorse finanziarie per le comunità montane
Articolo 7 - Comitato per la montagna
Articolo 8 - Attività di ricerca
Articolo 9 - Clausola valutativa
Articolo 10 - Norme di prima attuazione
Articolo 11 - Modifiche e abrogazioni
Articolo 12 - Norma finanziaria