Articolo Normativa

Legge Regionale Lombardia 15/10/2007 n. 25

Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani

Articolo 2

Azioni per lo sviluppo della montagna

Azioni per lo sviluppo della montagna

1. Le finalità di cui all’articolo 1 sono attuate, in un’ottica di sviluppo sostenibile del territorio montano, attraverso azioni integrate tendenti, in particolare:
a) alla conservazione ambientale e alla difesa del suolo, nonché all’utilizzo ecocompatibile delle risorse montane;
b) alla promozione del settore agricolo-forestale e dei settori artigianale e commerciale e dei mestieri tradizionali, anche attraverso un’adeguata formazione professionale;
c) alla valorizzazione dei beni ambientali e storico-culturali;
d) al miglioramento del sistema della viabilità locale e del trasporto pubblico locale;
e) al sostegno delle forme di collaborazione tra diversi soggetti pubblici e privati, anche in relazione a quanto stabilito dalla legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia);
f) all’incentivazione dell’imprenditoria, in particolare giovanile e femminile;
g) alla realizzazione di sportelli multifunzionali e di nuovi modelli organizzativi;
h) alla diffusione dell’informatizzazione a banda larga e dei servizi ad essa connessi;
i) alla diffusione dell’uso di energie alternative e rinnovabili;
j) allo sviluppo del turismo;
k) alla valorizzazione dei sentieri e dei rifugi alpini;
l) al conseguimento di adeguati livelli di assistenza socio-sanitaria anche attraverso l’attivazione di servizi di telemedicina;
m) alla valorizzazione di lingue parlate locali;
n) alla promozione della ricomposizione fondiaria di montagna a favore, in particolare, dei giovani;
o) allo sviluppo dell’associazionismo dedicato alla montagna e alle sue popolazioni;
p) alla produzione e valorizzazione dei prodotti tipici locali.
2. I piccoli comuni montani beneficiano inoltre delle misure di sostegno previste dalla legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia).
3. La Giunta regionale relaziona annualmente alla competente commissione consiliare sugli interventi complessivamente realizzati in aree montane e sui relativi risultati.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Azioni per lo sviluppo della montagna
Articolo 3 - Classificazione del territorio montano
Articolo 4 - Fondo regionale per la montagna
Articolo 5 - Attuazione degli interventi per la montagna
Articolo 6 - Risorse finanziarie per le comunità montane
Articolo 7 - Comitato per la montagna
Articolo 8 - Attività di ricerca
Articolo 9 - Clausola valutativa
Articolo 10 - Norme di prima attuazione
Articolo 11 - Modifiche e abrogazioni
Articolo 12 - Norma finanziaria

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