Articolo Normativa

Legge Regionale Lombardia 15/10/2007 n. 25

Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani

Articolo 10

Norme di prima attuazione

Norme di prima attuazione

1. La disposizione di cui all’articolo 5, comma 7, relativa alla possibilità di revoca dei finanziamenti riservati, trova applicazione decorsi due anni dall’entrata in vigore della presente legge.
2. Le risorse già assegnate alle comunità montane ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della legge regionale 29 giugno 1998, n. 10 (Disposizioni per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del territorio montano in attuazione della legge n. 97 del 1994) e non utilizzate nei tempi stabiliti sono riassegnate alle stesse zone omogenee che le utilizzano in aggiunta alla quota parte relativa al fondo regionale per la montagna di cui all’articolo 4, comma 1.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Azioni per lo sviluppo della montagna
Articolo 3 - Classificazione del territorio montano
Articolo 4 - Fondo regionale per la montagna
Articolo 5 - Attuazione degli interventi per la montagna
Articolo 6 - Risorse finanziarie per le comunità montane
Articolo 7 - Comitato per la montagna
Articolo 8 - Attività di ricerca
Articolo 9 - Clausola valutativa
Articolo 10 - Norme di prima attuazione
Articolo 11 - Modifiche e abrogazioni
Articolo 12 - Norma finanziaria

Sorry. No data so far.