Legge Regionale Lombardia 15/10/2007 n. 25
Articolo 4
Fondo regionale per la montagna
Fondo regionale per la montagna
1. E’ istituito il fondo regionale per la montagna per il finanziamento di progetti di sviluppo del territorio montano.
2. I progetti possono essere finanziati nell’ambito di un’autorizzazione pluriennale, in relazione alle previsioni del bilancio regionale.
3. Le risorse del fondo regionale per la montagna sono riservate alle zone omogenee, come individuate ai sensi della legge regionale 2 aprile 2002, n. 6 (Disciplina delle Comunità montane), e sono ripartite secondo i seguenti parametri:
a) il 30% in parti uguali fra tutte le zone omogenee;
b) il 20% in proporzione alla popolazione residente sul territorio montano, quale risulta dai dati ufficiali dell’ISTAT riferiti al 31 dicembre dell’ultimo anno disponibile;
c) il 20% in modo inversamente proporzionale rispetto alla densità demografica montana di ogni comunità montana;
d) il 30% in proporzione alla superficie territoriale montana di ogni zona omogenea.
4. Sono destinatari dei finanziamenti del fondo i soggetti di cui all’articolo 1, comma 3, a seguito dell’approvazione di progetti coerenti con le linee di indirizzo contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR).
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Azioni per lo sviluppo della montagna
Articolo 3 - Classificazione del territorio montano
Articolo 4 - Fondo regionale per la montagna
Articolo 5 - Attuazione degli interventi per la montagna
Articolo 6 - Risorse finanziarie per le comunità montane
Articolo 7 - Comitato per la montagna
Articolo 8 - Attività di ricerca
Articolo 9 - Clausola valutativa
Articolo 10 - Norme di prima attuazione
Articolo 11 - Modifiche e abrogazioni
Articolo 12 - Norma finanziaria