Articolo Normativa

Legge Regionale Lombardia 15/10/2007 n. 25

Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani

Articolo 7

Comitato per la montagna

Comitato per la montagna

1. Il comitato per la montagna, il cui funzionamento è regolato con deliberazione della Giunta regionale, è l’organo consultivo della Giunta regionale ai fini del coordinamento delle azioni di valorizzazione, promozione e tutela del territorio montano.
2. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto:
a) dal Presidente della Giunta regionale o assessore o consigliere regionale delegato, che assume le funzioni di presidente del Comitato;
b) dal presidente della delegazione lombarda dell’unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) o suo delegato;
c) dal presidente dell’unione regionale delle province della Lombardia (UPL) o suo delegato;
d) da tre componenti designati dal Consiglio regionale, scelti tra i consiglieri regionali, assicurando la rappresentanza delle minoranze;
e) da due componenti designati dalla conferenza regionale delle autonomie di cui alla l.r.1/2000, scelti tra i suoi membri;
f) dal presidente della Federazione nazionale dei consorzi di bacino imbrifero montano (FederBIM) o suo delegato;
g) dal presidente di Unioncamere regionale o suo delegato;
h) dal presidente della delegazione regionale del Club alpino italiano (CAI) o suo delegato.
3. Il Comitato, nella prima seduta di insediamento, elegge tra i suoi componenti il vice presidente e il segretario.
4. Sono compiti del Comitato, in particolare:
a) proporre iniziative in favore del territorio montano per l’applicazione della legislazione comunitaria, statale e regionale;
b) esprimere un parere sugli interventi per la montagna;
c) contribuire ad individuare le linee prioritarie di intervento per la montagna;
d) esprimere un parere sui parametri per la classificazione del territorio montano di cui all’articolo 3.
5. Il comitato per la montagna approva annualmente una relazione sullo stato di attuazione dei progetti e degli interventi finanziati a valere sul fondo regionale per la montagna.
6. Il Comitato assume ogni decisione a maggioranza semplice; in caso di parità di voti, prevale quello del presidente. Alle sedute del Comitato partecipano, senza diritto di voto, gli assessori competenti nelle materie trattate.
7. Il Comitato può avvalersi della collaborazione scientifica e tecnica delle strutture della Regione, nonché attraverso accordi convenzionali, delle aziende e degli enti regionali. Le strutture della Giunta regionale forniscono al Comitato l’apporto logistico e di personale necessario all’espletamento dei suoi compiti.
8. Al presidente del Comitato, ove delegato, al vice presidente e al segretario, se consiglieri regionali, spettano le indennità di funzione previste dall’articolo 2 della legge regionale 23 luglio 1996, n. 17 (Trattamento indennitario dei consiglieri della regione Lombardia) per i corrispondenti incarichi nelle commissioni consiliari permanenti. Spettano altresì a tutti i componenti del Comitato non consiglieri regionali il rimborso per le spese di trasporto e il trattamento di missione nella misura e alle condizioni previste dagli articoli 5 e 6 della l.r. 17/1996.
9. A tutti i componenti del Comitato, ad eccezione dei consiglieri regionali, spetta un gettone per ogni giornata di presenza nella misura stabilita dalla Giunta regionale.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Azioni per lo sviluppo della montagna
Articolo 3 - Classificazione del territorio montano
Articolo 4 - Fondo regionale per la montagna
Articolo 5 - Attuazione degli interventi per la montagna
Articolo 6 - Risorse finanziarie per le comunità montane
Articolo 7 - Comitato per la montagna
Articolo 8 - Attività di ricerca
Articolo 9 - Clausola valutativa
Articolo 10 - Norme di prima attuazione
Articolo 11 - Modifiche e abrogazioni
Articolo 12 - Norma finanziaria

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