Legge Regionale Lombardia 15/10/2007 n. 25
Articolo 1
Finalità
Finalità
1. La Regione riconosce nei territori montani una risorsa prioritaria di interesse regionale, si impegna a tutelarne gli aspetti paesaggistici ed i valori identitari, morfologici, culturali ed etici nonché a promuovere lo sviluppo socio-economico delle comunità locali, nel rispetto della complessità degli equilibri ambientali e territoriali.
2. La presente legge, in armonia con la vigente normativa nazionale e comunitaria, persegue le finalità di:
a) favorire la permanenza nei territori montani dei cittadini residenti e contrastare i fenomeni di spopolamento e abbandono dei territori stessi, in particolare nei piccoli comuni, anche attraverso la realizzazione di adeguate infrastrutture e la diffusione di tecnologie telematiche;
b) promuovere e valorizzare le identità delle popolazioni locali nonché le tradizioni economiche, culturali e linguistiche locali;
c) rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti rispetto ai territori non montani e favorire una politica per lo sviluppo attraverso la realizzazione di un “sistema montagna lombardo” al fine di valorizzare le attività produttive insediate ed attrarre nuovi investimenti;
d) garantire l’effettivo esercizio dei diritti e l’agevole accesso ai servizi pubblici essenziali di coloro che risiedono in montagna.
3. Le autonomie locali e funzionali e altri soggetti pubblici e privati, sono individuati, secondo il principio di sussidiarietà, quali attori che con il loro apporto possono contribuire alla tutela, allo sviluppo e alla valorizzazione del territorio montano.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Azioni per lo sviluppo della montagna
Articolo 3 - Classificazione del territorio montano
Articolo 4 - Fondo regionale per la montagna
Articolo 5 - Attuazione degli interventi per la montagna
Articolo 6 - Risorse finanziarie per le comunità montane
Articolo 7 - Comitato per la montagna
Articolo 8 - Attività di ricerca
Articolo 9 - Clausola valutativa
Articolo 10 - Norme di prima attuazione
Articolo 11 - Modifiche e abrogazioni
Articolo 12 - Norma finanziaria