Articolo Normativa

Legge Regionale Lombardia 15/10/2007 n. 25

Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani

Articolo 3

Classificazione del territorio montano

Classificazione del territorio montano

1. La Giunta regionale, sentiti il comitato per la montagna e le comunità montane, classifica il territorio montano in zone che presentano condizioni omogenee di sviluppo socio-economico, sulla base dei seguenti parametri:
a) demografia;
b) livello di benessere;
c) dotazione di servizi e infrastrutture;
d) orientamento turistico;
e) svantaggio morfologico – localizzativo;
f) indice di ruralità territoriale.
2. La classificazione, operata su base comunale in applicazione dei parametri di cui al comma 1, porta all’individuazione delle seguenti zone omogenee:
a) zona “A”, corrispondente ai comuni con svantaggio basso;
b) zona “B”, corrispondente ai comuni con svantaggio medio;
c) zona “C”, corrispondente ai comuni con svantaggio elevato.
3. La classificazione è aggiornata con cadenza quinquennale.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Azioni per lo sviluppo della montagna
Articolo 3 - Classificazione del territorio montano
Articolo 4 - Fondo regionale per la montagna
Articolo 5 - Attuazione degli interventi per la montagna
Articolo 6 - Risorse finanziarie per le comunità montane
Articolo 7 - Comitato per la montagna
Articolo 8 - Attività di ricerca
Articolo 9 - Clausola valutativa
Articolo 10 - Norme di prima attuazione
Articolo 11 - Modifiche e abrogazioni
Articolo 12 - Norma finanziaria

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