Articolo Normativa

Legge Regionale Lombardia 15/10/2007 n. 25

Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani

Articolo 8

Attività di ricerca

Attività di ricerca

1. Per le ricerca tecnologica e scientifica su tematiche di interesse per le aree montane, la Giunta regionale può avvalersi dell’istituto di ricerca per l’economia e l’ecologia applicate alle aree alpine (IREALP), di cui all’articolo 14, comma 2, della legge 2 maggio 1990, n. 102 (Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987), o della collaborazione di altri istituti di ricerca e centri di eccellenza operanti nel settore.
2. Al fine di acquisire elementi conoscitivi sulle dinamiche socio-economiche, ambientali, territoriali e culturali del territorio montano la Giunta regionale si avvale, anche tramite consultazioni periodiche, della rete di istituzioni pubbliche e private che svolgono attività di studio e di ricerca sulle tematiche relative alla montagna e che, di norma, hanno sede sul territorio regionale lombardo.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Azioni per lo sviluppo della montagna
Articolo 3 - Classificazione del territorio montano
Articolo 4 - Fondo regionale per la montagna
Articolo 5 - Attuazione degli interventi per la montagna
Articolo 6 - Risorse finanziarie per le comunità montane
Articolo 7 - Comitato per la montagna
Articolo 8 - Attività di ricerca
Articolo 9 - Clausola valutativa
Articolo 10 - Norme di prima attuazione
Articolo 11 - Modifiche e abrogazioni
Articolo 12 - Norma finanziaria

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