Legge Regionale Lombardia 15/10/2007 n. 25
Articolo 11
Modifiche e abrogazioni
Modifiche e abrogazioni
1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a) la legge regionale 29 giugno 1998, n. 10 (Disposizioni per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del territorio montano in attuazione della legge n. 97/1994);
b) il comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 14 gennaio 2000, n. 2 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative inerenti l’assetto istituzionale, gli strumenti finanziari e le procedure organizzative della Regione);
c) il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 3 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all’attuazione del DPEFR ai sensi dell’art. 9-ter della L.R. 34/1978);
d) il comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2004, n. 36 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione” – Collegato 2005).
2. Dopo la lettera c) del comma 3 dell’articolo 9 bis della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) è aggiunta la seguente:
“c-bis) indirizzi fondamentali per lo sviluppo del territorio montano.”.
3. Al secondo periodo del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia), le parole: “la classificazione operata ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 29 giugno 1998, n. 10 (Disposizioni per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del territorio montano in attuazione della legge 97/1994)” sono sostituite dalle seguenti: “la classificazione operata ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale recante “Interventi regionali a favore della popolazione dei territori montani”.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Azioni per lo sviluppo della montagna
Articolo 3 - Classificazione del territorio montano
Articolo 4 - Fondo regionale per la montagna
Articolo 5 - Attuazione degli interventi per la montagna
Articolo 6 - Risorse finanziarie per le comunità montane
Articolo 7 - Comitato per la montagna
Articolo 8 - Attività di ricerca
Articolo 9 - Clausola valutativa
Articolo 10 - Norme di prima attuazione
Articolo 11 - Modifiche e abrogazioni
Articolo 12 - Norma finanziaria