Articolo Normativa

Legge Regionale Lombardia 15/10/2007 n. 25

Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani

Articolo 9

Clausola valutativa

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale informa il Consiglio dell’attuazione della legge e dei risultati da essa ottenuti nel realizzare politiche organiche per lo sviluppo dei territori montani e nel promuovere la capacità progettuale di soggetti pubblici e privati locali.
2. Ai fini di cui al comma 1, su iniziativa dell’Assessore competente, la Giunta presenta al Consiglio regionale una relazione biennale che fornisca risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) in che misura i progetti presentati e quelli approvati, i finanziamenti concessi e gli investimenti attivati si ripartiscono fra gli ambiti di intervento di cui all’articolo 2 e fra le zone di svantaggio di cui all’articolo 3; in che misura tali progetti hanno beneficiato delle premialità previste dalla presente legge;
b) qual è l’entità, la tipologia e la ripartizione territoriale per zone di svantaggio dei soggetti che hanno presentato ed attuato i progetti; in che misura e secondo quali modalità essi hanno attivato forme di partenariato e compartecipazione finanziaria, con particolare riferimento ai PISL finanziati con le risorse di cui alla presente legge;
c) quali buone pratiche e quali eventuali criticità sono emerse nel corso dell’attuazione della presente legge, con particolare riferimento all’esercizio dei compiti affidati alle comunità montane, alla trasparenza delle procedure e ai risultati di efficienza raggiunti;
d) in che misura le leggi di spesa individuate dal DPEFR e le risorse comunitarie hanno finanziato interventi nelle zone omogenee.
3. La relazione prevista al comma 2 viene inviata al Consiglio regionale e successivamente resa pubblica unitamente a eventuali documenti del Consiglio stesso. I contenuti della relazione sono presentati in sede di un’apposita Conferenza della Montagna, convocata dalla Presidenza della Giunta regionale d’intesa con il Presidente del Consiglio regionale con la presenza di amministratori, esperti ed associazioni del settore.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Azioni per lo sviluppo della montagna
Articolo 3 - Classificazione del territorio montano
Articolo 4 - Fondo regionale per la montagna
Articolo 5 - Attuazione degli interventi per la montagna
Articolo 6 - Risorse finanziarie per le comunità montane
Articolo 7 - Comitato per la montagna
Articolo 8 - Attività di ricerca
Articolo 9 - Clausola valutativa
Articolo 10 - Norme di prima attuazione
Articolo 11 - Modifiche e abrogazioni
Articolo 12 - Norma finanziaria

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