Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 9/1/2006 n. 1
Articolo 44
(Principi generali in materia di contabilita)
TITOLO IV - AUTONOMIA FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI
(Principi generali in materia di contabilita’)
1. Gli enti deliberano il bilancio di previsione per l’anno successivo
entro il 31 dicembre e, comunque, non oltre il termine di sessanta giorni dall’approvazione
da parte del Consiglio regionale del bilancio annuale e pluriennale della Regione.
2. Il bilancio di previsione osserva i principi di unita’, annualita’,
universalita’, integrita’, veridicita’, pareggio finanziario
e pubblicita’.
3. Il bilancio di previsione e’ corredato di una relazione previsionale
e programmatica e di un bilancio pluriennale, della durata pari a quello della
Regione.
4. I documenti di bilancio devono essere redatti in modo da consentirne la lettura
per programmi, servizi e interventi.
5. I risultati di gestione sono rilevati, anche mediante contabilita’
economica, e dimostrati nel rendiconto.
6. Ai fini della tenuta della contabilita’ economica, gli enti adottano
il sistema che ritengono piu’ idoneo alle proprie esigenze.
7. Il rendiconto e’ deliberato dall’organo consiliare entro il 30
giugno dell’anno successivo.
8. Il rendiconto e’ composto da: a) conto del bilancio; b) conto economico;
c) conto del patrimonio.
9. La tenuta della contabilita’ economica e’ facoltativa per i Comuni
con popolazione fino a 5.000 abitanti.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - (Unita e policentrismo regionale)Articolo 2 - (Pluralismo istituzionale)
Articolo 3 - (Vocazione internazionale)
Articolo 4 - (Tutela e integrazione sociale dei cittadini e delle persone)
Articolo 5 - (Sussidiarieta, differenziazione e adeguatezza)
Articolo 6 - (Obiettivi strategici nellesercizio delle funzioni amministrative)
Articolo 7 - (Valorizzazione del territorio dei piccoli Comuni)
Articolo 8 - (Autonomia dei Comuni e delle Province)
Articolo 9 - (Citta metropolitane)
Articolo 10 - (Comunita montane)
Articolo 11 - (Potesta normativa)
Articolo 12 - (Statuti)
Articolo 13 - (Regolamenti)
Articolo 14 - (Istituti di garanzia)
Articolo 15 - (Potesta amministrative)
Articolo 16 - (Funzioni del Comune)
Articolo 17 - (Funzioni della Provincia)
Articolo 18 - (Interventi sussidiari ed esercizio del potere sostitutivo)
Articolo 19 - (Funzioni amministrative della Regione)
Articolo 20 - (Forme collaborative tra gli enti locali)
Articolo 21 - (Convenzioni)
Articolo 22 - (Associazioni intercomunali)
Articolo 23 - (Unioni di Comuni)
Articolo 24 - (Consorzi fra enti locali e altri enti pubblici)
Articolo 25 - (Ambiti per lo sviluppo territoriale - ASTER)
Articolo 26 - (Piano di valorizzazione territoriale)
Articolo 27 - (Interventi regionali per lo sviluppo delle gestioni associate)
Articolo 28 - (Fusioni di Comuni)
Articolo 29 - (Associazione delle Province e Conferenze interprovinciali)
Articolo 30 - (Carte dei servizi)
Articolo 31 - (Costituzione del Consiglio delle autonomie locali)
Articolo 32 - (Funzionamento del Consiglio delle autonomie locali)
Articolo 33 - (Regolamento del Consiglio delle autonomie locali)
Articolo 34 - (Funzioni del Consiglio delle autonomie locali)
Articolo 35 - (Comunicazione degli atti)
Articolo 36 - (Procedimento di formazione dellintesa e di acquisizione del parere)
Articolo 37 - (Partecipazione del Presidente del Consiglio delle autonomie locali alle sedute del Consiglio regionale e della Giunta regionale)
Articolo 38 - (Collaborazione istituzionale)
Articolo 39 - (Collaborazione della Regione allattivita degli enti locali)
Articolo 40 - (Rapporti tra enti locali e Regione)
Articolo 41 - (Garante degli amministratori locali)
Articolo 42 - (Autonomia finanziaria degli enti locali)
Articolo 43 - (Principi generali in materia di finanza locale)
Articolo 44 - (Principi generali in materia di contabilita)
Articolo 45 - (Osservatorio regionale per la finanza locale)
Articolo 46 - (Norme transitorie e finali)
Articolo 47 - (Pubblicazione)
Articolo 48 - (Norme finanziarie)
Articolo 49 - (Abrogazioni)