Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 9/1/2006 n. 1
Articolo 42
(Autonomia finanziaria degli enti locali)
TITOLO IV - AUTONOMIA FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI
(Autonomia finanziaria degli enti locali)
1. Gli enti locali hanno autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse
proprie e trasferite; le risorse finanziarie necessarie, senza vincoli di destinazione,
che spettano loro sono assicurate mediante la compartecipazione ai tributi erariali
riferibili al territorio regionale. Le linee di indirizzo della compartecipazione
delle autonomie locali alle entrate regionali sono stabilite d’intesa
tra il Consiglio delle autonomie locali e la Giunta regionale.
2. A tal fine sono previste:
a) la compartecipazione degli enti locali ai tributi, anche sulla base dei tributi
riferibili al loro territorio;
b) misure di perequazione per gli enti locali con minore capacita’ fiscale
per abitante e con ridotta dimensione demografica.
3. Con legge regionale sono definiti i criteri e le modalita’ di attribuzione
delle risorse agli enti locali.
4. L’entita’ delle risorse attribuite agli enti locali e’
determinata nella legge finanziaria della Regione su base pluriennale e con
riferimento all’arco temporale della programmazione regionale. La determinazione
e’ relativa sia ai trasferimenti correnti che alle risorse per investimenti
previste dal Piano di valorizzazione territoriale di cui all’articolo
26.
5. I finanziamenti regionali eventualmente vincolati nella destinazione possono
riguardare esclusivamente interventi d’interesse regionale, nelle materie
nelle quali la Regione e’ titolare della relativa funzione amministrativa.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - (Unita e policentrismo regionale)Articolo 2 - (Pluralismo istituzionale)
Articolo 3 - (Vocazione internazionale)
Articolo 4 - (Tutela e integrazione sociale dei cittadini e delle persone)
Articolo 5 - (Sussidiarieta, differenziazione e adeguatezza)
Articolo 6 - (Obiettivi strategici nellesercizio delle funzioni amministrative)
Articolo 7 - (Valorizzazione del territorio dei piccoli Comuni)
Articolo 8 - (Autonomia dei Comuni e delle Province)
Articolo 9 - (Citta metropolitane)
Articolo 10 - (Comunita montane)
Articolo 11 - (Potesta normativa)
Articolo 12 - (Statuti)
Articolo 13 - (Regolamenti)
Articolo 14 - (Istituti di garanzia)
Articolo 15 - (Potesta amministrative)
Articolo 16 - (Funzioni del Comune)
Articolo 17 - (Funzioni della Provincia)
Articolo 18 - (Interventi sussidiari ed esercizio del potere sostitutivo)
Articolo 19 - (Funzioni amministrative della Regione)
Articolo 20 - (Forme collaborative tra gli enti locali)
Articolo 21 - (Convenzioni)
Articolo 22 - (Associazioni intercomunali)
Articolo 23 - (Unioni di Comuni)
Articolo 24 - (Consorzi fra enti locali e altri enti pubblici)
Articolo 25 - (Ambiti per lo sviluppo territoriale - ASTER)
Articolo 26 - (Piano di valorizzazione territoriale)
Articolo 27 - (Interventi regionali per lo sviluppo delle gestioni associate)
Articolo 28 - (Fusioni di Comuni)
Articolo 29 - (Associazione delle Province e Conferenze interprovinciali)
Articolo 30 - (Carte dei servizi)
Articolo 31 - (Costituzione del Consiglio delle autonomie locali)
Articolo 32 - (Funzionamento del Consiglio delle autonomie locali)
Articolo 33 - (Regolamento del Consiglio delle autonomie locali)
Articolo 34 - (Funzioni del Consiglio delle autonomie locali)
Articolo 35 - (Comunicazione degli atti)
Articolo 36 - (Procedimento di formazione dellintesa e di acquisizione del parere)
Articolo 37 - (Partecipazione del Presidente del Consiglio delle autonomie locali alle sedute del Consiglio regionale e della Giunta regionale)
Articolo 38 - (Collaborazione istituzionale)
Articolo 39 - (Collaborazione della Regione allattivita degli enti locali)
Articolo 40 - (Rapporti tra enti locali e Regione)
Articolo 41 - (Garante degli amministratori locali)
Articolo 42 - (Autonomia finanziaria degli enti locali)
Articolo 43 - (Principi generali in materia di finanza locale)
Articolo 44 - (Principi generali in materia di contabilita)
Articolo 45 - (Osservatorio regionale per la finanza locale)
Articolo 46 - (Norme transitorie e finali)
Articolo 47 - (Pubblicazione)
Articolo 48 - (Norme finanziarie)
Articolo 49 - (Abrogazioni)