Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 9/1/2006 n. 1
Articolo 14
(Istituti di garanzia)
TITOLO II - SISTEMA ISTITUZIONALE DEI POTERI PUBBLICI
Capo III - Potesta’ normativa degli enti locali
(Istituti di garanzia)
1. Gli statuti degli enti locali possono prevedere l’istituzione, anche
in forma associata, del Mediatore civico o di altri istituti, aventi carattere
di indipendenza, per garantire l’imparzialita’, la trasparenza e
il buon andamento della pubblica amministrazione nei confronti dei cittadini
singoli o associati, anche al fine di prevenire potenziali controversie tra
pubblica amministrazione e cittadini.
2. Nel rispetto dei principi fissati dagli statuti, gli enti locali regolamentano
i casi di esercizio del potere di nomina di un commissario ad acta per l’adozione
di atti obbligatori in forza di norme di legge o di statuto.
3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, gli enti locali si avvalgono, previa convenzione
con il Consiglio regionale, del Difensore civico regionale, qualora: a) lo preveda
espressamente lo statuto; b) sia vacante la carica di Mediatore civico; c) nelle
more del suo adeguamento, lo statuto non preveda il Mediatore civico o gli altri
istituti di garanzia di cui al comma 1.
4. Il Difensore civico regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale
in merito all’attivita’ svolta presso gli enti locali.
5. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo il Difensore
civico regionale puo’ avvalersi della struttura regionale competente in
materia di autonomie locali.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - (Unita e policentrismo regionale)Articolo 2 - (Pluralismo istituzionale)
Articolo 3 - (Vocazione internazionale)
Articolo 4 - (Tutela e integrazione sociale dei cittadini e delle persone)
Articolo 5 - (Sussidiarieta, differenziazione e adeguatezza)
Articolo 6 - (Obiettivi strategici nellesercizio delle funzioni amministrative)
Articolo 7 - (Valorizzazione del territorio dei piccoli Comuni)
Articolo 8 - (Autonomia dei Comuni e delle Province)
Articolo 9 - (Citta metropolitane)
Articolo 10 - (Comunita montane)
Articolo 11 - (Potesta normativa)
Articolo 12 - (Statuti)
Articolo 13 - (Regolamenti)
Articolo 14 - (Istituti di garanzia)
Articolo 15 - (Potesta amministrative)
Articolo 16 - (Funzioni del Comune)
Articolo 17 - (Funzioni della Provincia)
Articolo 18 - (Interventi sussidiari ed esercizio del potere sostitutivo)
Articolo 19 - (Funzioni amministrative della Regione)
Articolo 20 - (Forme collaborative tra gli enti locali)
Articolo 21 - (Convenzioni)
Articolo 22 - (Associazioni intercomunali)
Articolo 23 - (Unioni di Comuni)
Articolo 24 - (Consorzi fra enti locali e altri enti pubblici)
Articolo 25 - (Ambiti per lo sviluppo territoriale - ASTER)
Articolo 26 - (Piano di valorizzazione territoriale)
Articolo 27 - (Interventi regionali per lo sviluppo delle gestioni associate)
Articolo 28 - (Fusioni di Comuni)
Articolo 29 - (Associazione delle Province e Conferenze interprovinciali)
Articolo 30 - (Carte dei servizi)
Articolo 31 - (Costituzione del Consiglio delle autonomie locali)
Articolo 32 - (Funzionamento del Consiglio delle autonomie locali)
Articolo 33 - (Regolamento del Consiglio delle autonomie locali)
Articolo 34 - (Funzioni del Consiglio delle autonomie locali)
Articolo 35 - (Comunicazione degli atti)
Articolo 36 - (Procedimento di formazione dellintesa e di acquisizione del parere)
Articolo 37 - (Partecipazione del Presidente del Consiglio delle autonomie locali alle sedute del Consiglio regionale e della Giunta regionale)
Articolo 38 - (Collaborazione istituzionale)
Articolo 39 - (Collaborazione della Regione allattivita degli enti locali)
Articolo 40 - (Rapporti tra enti locali e Regione)
Articolo 41 - (Garante degli amministratori locali)
Articolo 42 - (Autonomia finanziaria degli enti locali)
Articolo 43 - (Principi generali in materia di finanza locale)
Articolo 44 - (Principi generali in materia di contabilita)
Articolo 45 - (Osservatorio regionale per la finanza locale)
Articolo 46 - (Norme transitorie e finali)
Articolo 47 - (Pubblicazione)
Articolo 48 - (Norme finanziarie)
Articolo 49 - (Abrogazioni)